L’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito all’iper ammortamento nella Risposta all’interpello 14 del 24 gennaio 2020. Dato che l’agevolazione è stata modificata più volte negli ultimi mesi, in questo approfondimento analizziamo il chiarimento fornito dall’amministrazione e riepiloghiamo la disciplina dell’iper ammortamento alla luce delle novità che l’hanno coinvolta.
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Con la risposta all'interpello n. 14 del 20 gennaio 2020 una società di nolo a freddo chiedeva all'Agenzia Entrate, se, a seguito del temporaneo noleggio di attrezzature all'estero, queste funzionalmente interconnesse ai sistemi informativi aziendali, potesse essere sfruttata l'agevolazione dell'iper ammortamento. L'Agenzia ha ritenuto che il beneficio spettasse.
I beni, dietro specifica autorizzazione, venivano residualmente ed occasionalmente destinati ad essere utilizzati in cantieri all'estero, essendone monitorate le prestazioni.
In via preliminare occorre chiarire che l'iper ammortamento non spetterebbe qualora, a seguito del Decreto Dignità (DL 34/2019), i beni venissero utilizzati in strutture produttive destinate all'estero.
Dato che i beni sono utilizzati residualmente all'estero (meno dell'1% del totale dei noli a freddo), il noleggio forma oggetto proprio dell'attività, mantenendo cosi un nesso funzionale con l 'attività di impresa svolta in Italia, l'Agenzia ha ritenuto spettare l'agevolazione dell'iper ammortamento in tale fattispecie, anche perchè non si tratta di noleggi ad imprese controllate e collegate.
Al fine di favorire la trasformazione in chiave tecnologica in chiave Industria 4.0, fino al 31/12/2018 era prevista una agevolazione che si traduceva in una maggiorazione del costo di acquisto ai fini fiscali del 150%. La legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) ha poi previsto una maggiorazione decrescente a seconda del volume di investimento effettuato:
170% | Fino a 2,5 milioni di euro |
100% | Da 2,5 a 10 milioni di euro |
50% | Da 10 a 20 milioni di euro |
Per la parte eccedente i 20 milioni non è prevista alcuna agevolazione.
Possono essere oggetto di iperammortamento i beni di cui alla tabella A della Legge di Bilancio 2017:
a) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, i quali presentino determinate caratteristiche:
b) sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
c) monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
d) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
e) dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
f) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.;
g) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
h) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
2) non individuati nell’Allegato A della legge di bilancio 2017, quali le opere murarie, a condizione che siano necessarie per l’installazione del bene iperammortizzabile e non rientrino nelle “costruzioni” o le attrezzature e accessori, non inclusi nell’Allegato A, che costituiscono normale dotazione del macchinario iperammortizzabile.
Ad alcuni beni si può applicare una maggiorazione del 40%:
1) al software funzionale a favorire una transizione verso processi tecnologici (allegato B della legge di bilancio 2017), tra i cui beni rientrano, a titolo esemplificativo:
a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione
c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
e) canoni per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui al citato Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
2) ai soggetti che già beneficiano dell’iperammortamento.
La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha apportato numerose modifiche alla disciplina dell'iper ammortamento. E' infatti statuito che al posto dell'iper ammortamento spetta un credito di imposta che varia dal 6 al 40%.
Tale credito di imposta varia a seconda dell'entità dell'investimento e della tipologia di beni agevolabili.
Premesso che non variano i beni su cui applicare l'agevolazione la nuova disciplina delle agevolazioni è così riassumibile:
Tipologia | Credito di imposta | Ammontare investimento |
Acquisto beni strumentali nuovi | 6% | Fino a 2 milioni |
Beni per transizione digitale ( allegato A) | 40% | Fino a 2,5 milioni |
Beni per transizione digitale ( allegato A | 20% | Da 2,5 a 10 milioni |
Software ( allegato B) | 15% | Fino a 700.000 euro |
Il credito del 40% e del 20% spettano solo nell'esercizio in cui sia avvenuta l'interconnessione funzionale del bene al sistema produttivo, altrimenti spetta l'ordinario credito di imposta del 6%. Il credito di imposta non è tassabile ai fini delle imposte dirette.
E'necessario, per usufruire del credito di imposta nel corso del 2020, avere corrisposto un acconto pari almeno al 20% del costo del bene entro il 31/12/2020. Per investimenti elevati, ossia sopra i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, non esiste più incentivo.