Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto un’importante novità in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, estendendo a tutti i registri la deroga dell’obbligo di stampa. Precedentemente l'esonero dalla stampa era riservato solo ad alcuni registri IVA.
Per gli operatori è quindi sufficiente non stampare per essere in pari con gli obblighi? Quasi. Nella pratica la deroga dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato accompagnato da una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo.
In questo approfondimento facciamo il punto, in base anche a quanto chiarito dalla CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e la FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) che hanno pubblicato un documento di ricerca titolato "Nuove deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo".
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Come premesso, il Decreto Crescita ha previsto che dal 30 giugno 2019 è possibile tenere “solamente con sistemi elettronici” qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
In pratica si amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 7 del dl 357/1994 in base al quale la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
In generale le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione della modalità di tenuta della contabilità.
Infatti, se la contabilità è tenuta in modalità cartacea: l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero 32,00 euro per tutti gli altri soggetti. In tal caso l’imposta può essere assolta in due modi:
Diversamente, se la contabilità è tenuta su supporto informatico: l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica. In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online
Come anticipato, a fornire dei chiarimenti sul tema ci hanno pensato il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e la FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) che hanno pubblicato un documento di ricerca. Dopo la deroga alla stampa dei registri sembrerebbero potersi verificare le seguenti ipotesi: