Attenzione alle donazioni simulate: il Fisco puo attribuire la plusvalenza al reale venditore in presenza di elementi che facciano presumere un tentativo di elusione .
L’art. 37 co. 3 del D.P.R. 600/1973 attribuisce infatti al contribuente i redditi apparentemente intestati a un soggetto terzo, nel caso in cui, in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti, lo stesso risulti esserne il titolare effettivo, senza discernere tra interposizione reale e fittizia e, di conseguenza, la sua attuazione non viene circoscritta alle mere operazioni simulate. A tale conclusione è giunta la Cassazione anche attraverso l’ordinanza. n. 5420/2018, depositata in cancelleria il 07/03/2018.
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"Donazione terreni e prova elusione - Cass 29182-2017"
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Con atto registrato il 09/03/2001 un contribuente ha donato alle figlie un terreno edificabile del valore dichiarato di L. 120.000.000, le quali hanno venduto il terreno ricevuto in donazione a un soggetto terzo per il medesimo valore con atto registrato il 30/07/2001.
L'Ufficio ha ritenuto che la donazione costituisse un mero atto interposto, e ha quindi tassato in capo al contribuente, quale effettivo venditore, la plusvalenza prodotta ai sensi dell’art. 67 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986.
Contro l'atto impositivo il contribuente ha proposto ricorso in C.T.P. che è stato rigettato e in seguito appello alla C.T.R. che invece lo ha accolto.
Avverso la sentenza di appello l'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo l’"Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", nella parte in cui la C.T.R. ha affermato che "mancano elementi comprovanti l'elusione sostenuta dall'Ufficio".
A parere del Collegio di legittimità il ricorso è fondato. Non è controverso che l'Ufficio, a norma dell’art. 37 del D.P.R. n. 600/1973, abbia imputato al contribuente il corrispettivo dell’alienazione del terreno edificabile, precedentemente oggetto di donazione, sul rilievo che l'interposto atto donativo era finalizzato all'azzeramento della plusvalenza realizzata dal reale venditore e apparente donante.
A sostegno della propria tesi l'Ufficio aveva evidenziato i seguenti elementi:
Per la Corte Suprema la motivazione della sentenza risulta insufficiente nella parte in cui omette di esaminare le prime due circostanze (breve lasso temporale tra i due atti e coincidenza tra valore dichiarato nella donazione e prezzo stabilito nella vendita) e contraddittoria nella parte in cui afferma che non vi è prova della identità del terreno sulla base della diversa indicazione della superficie, rimanendo invariata la particella o mappale costituente l'unità identificativa elementare.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio alla C.T.R. la quale dovrà applicare il principio per il quale l’art. 37 co. 3 del D.P.R. n. 600/1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l'effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicchè la sua applicazione non viene limitata alle sole operazioni simulate (Sez. 5, Sent. n. 15830 del 29/07/2016).
Si segnala , per contro, l'Ordinanza di Cassazione civile n. 17128 del 28 Giugno 2018, che ha invece escluso la natura elusiva di una complessiva operazione di donazione di un immobile da madre a figli e successiva alienazione del bene a terzi, qualora il prezzo del bene ceduto venga effettivamente incassato dai donatari: ciò in quanto la normativa vigente al momento dell’operazione, poneva a carico dell’amministrazione finanziaria la prova, anche presuntiva, che il corrispettivo fosse stato invece incassato dal donante, vero dominus dell'operazione giuridico-economica posta in essere.
Secondo i giudici rientra infatti nella normale pianificazione della successione da parte dei genitori la volontà di far beneficiare i figli del corrispettivo della vendita, quand’anche le trattative siano state seguite e concluse dai donanti.