L'auto concessa dall’azienda al dipendente in uso promiscuo costituisce una forma di remunerazione “in natura” complementare alla retribuzione principale "in denaro" e soggetta a tassazione prevista per il fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir.
Tale norma è stata recentemente modificata dall’art. 1, comma 632 della Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).
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La tassazione del suddetto fringe benefit è attualmente disciplinata dall’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir ai sensi del quale il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
La percentuale di tassazione attualmente in vigore pari al 30% continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30.06.2020.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.
In particolare, l'art. 1 comma 632 della legge di Bilancio 2020, modifica l’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, prevedendo che, l’attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), cambierà con riferimento alla percentuale da applicare, nel modo seguente:
In aggiunta, a decorrere dal 1.1.2021, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento pari a:
La strategia del legislatore, di prevedere una tassazione più aspra per le auto maggiormente inquinanti, risponde all’esigenza diffusa di incentivare l’acquisto di auto “ecologiche”.
Per quanto riguarda il datore di lavoro, la normativa resta invariata e precisamente: