All’inizio di questo 2020 si parla sempre piu’ spesso di corrispettivi e documento commerciale.
Il documento commerciale per la verità non è una novità ma è definito da un Decreto del MEF del 7/12/2016 emanato in attuazione del dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
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La ricevuta fiscale dopo quarant’anni di onorato servizio va in pensione. Prevista dall’art. 22 del DPR 633/72 assieme allo scontrino fiscale è stato il documento idoneo a documentare i corrispettivi percepiti quando non vi era emissione di fattura.
Dal 2020 l’obbligo generalizzato della fattura elettronica e degli scontrini telematici (con l’eccezione degli specifici esoneri dettagliatamente previsti) mandano in soffitta la ricevuta fiscale, ed ecco che si è posta la necessità di tirare fuori il documento commerciale per documentare determinate prestazioni quando l’utilizzo dello scontrino telematico o della fattura sono difficoltose.
Ma vediamo le caratteristiche del documento commerciale commentando brevemente gli articoli del decreto citato:
Il documento commerciale può essere emesso dai soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 tenuti alla certificazione dei corrispettivi che dal 2020 sono diventati telematici, per documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate quando non si emette fattura.
Il documento commerciale puo’ essere emesso con tre modalità:
1) mediante gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015)
2) su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilita', gestione e conservazione nel tempo.
3) Previo accordo con il destinatario, in forma elettronica garantendone l'autenticita' e l'integrita'.
Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) data e ora di emissione;
b) numero progressivo;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,dell'emittente;
d) numero di partita IVA dell'emittente;
e) ubicazione dell'esercizio;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione puo' essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato e serve anche per attivare la garanzia del prodotto.
Puo’ essere valido anche per documentare i costi, o per le persone fisiche detrarre gli oneri in dichiarazione, se contiene anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.
L’inserimento di questi ulteriori dati deve essere richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
In materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» prevista dal decreto 31 luglio 2015 del Ragioniere generale dello stato che all’art. 1 lett.m, ne da’ la definizione:
m) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
m) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;