Nell’ambito dell’accertamento tributario, la sanzione rappresentata dalla inutilizzabilità della documentazione prodotta esclusivamente in fase contenziosa, disciplinata dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973, opera solamente in presenza di un preciso invito all’esibizione formulato dall’Amministrazione finanziaria e accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze scaturenti dalla mancata ottemperanza a tale chiamata, che trova giustificazione nella violazione dell’obbligo di leale collaborazione.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 8944/2018 (qui il testo integrale).
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno.
L'atto era stato preceduto, oltre che dalla notifica dell'invito al contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, anche dall’antecedente notifica del questionario, emesso ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, con il quale l'Ufficio aveva invitato il contribuente a esibire copia dell'atto stipulato, copia dell'atto di provenienza relativo allo stesso cespite oltre alla eventuale documentazione relativa agli oneri sostenuti e afferenti il menzionato cespite.
Avverso l'avviso di accertamento il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. lamentando che l'Ufficio, nel calcolare la plusvalenza, non aveva tenuto conto dei costi sostenuti per oneri di urbanizzazione e costruzione inerenti il terreno compravenduto, come certificato dal relativo Comune.
L'Ufficio si è opposto all’acquisizione della documentazione in virtù della preclusione prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, atteso che il contribuente non li aveva documentati in sede di risposta al questionario, nè aveva aderito al successivo invito al contraddittorio.
La C.T.P. ha respinto il ricorso e, avverso la sentenza, il contribuente ha presentato appello riproponendo i motivi già fatti valere in primo grado; la C.T.R., tuttavia, ha ritenuto di dover confermare la sentenza di prime cure.
Il contribuente ha pertanto proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 co. 4 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 24 e 53 della Costituzione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, facendo presente che, sin dal primo grado di giudizio aveva rappresentato che, nel calcolo della plusvalenza effettuato dall'Ufficio, dovessero essere considerate anche le spese sostenute per oneri di urbanizzazione e per costi di costruzione inerenti il terreno, giusto il disposto di cui all’art. 82 co. 2 terzo periodo del D.P.R. n. 917/1986 all'epoca vigente e, a tal fine, aveva allegato al ricorso originario una fotocopia del certificato rilasciato dal Comune, con acclusa la concessione per l’esecuzione delle opere, comprovante i costi sostenuti.
Il collegio di legittimità ha accettato il ricorso in quanto la Suprema Corte ha più volte affermato che la sanzione della inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Ufficio, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze alla sua mancata ottemperanza, che si giustifica con la violazione all'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass. sent. n. 11765 del 26/05/2014).
Nel caso di specie la C.T.P. si è limitata ad affermare la inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente sul presupposto che si trattasse di incartamento non presentato all'atto della risposta al questionario, non considerando tuttavia che la prova dell'avvertimento, al fine di farne derivare la inutilizzabilità della documentazione, incombe sull'Ufficio (Cass. sent. n. 27069 del 27/12/2016).
In merito all’inutilizzabilità della documentazione non prodotta, sono state emesse ulteriori sentenze della Corte Suprema.
Nell'ordinanza n. 32117 del 12 Dicembre 2018 (qui il Commento dettagliato) si afferma che la preclusione processuale a produrre i documenti non precedentemente esibiti nella fase del contraddittorio scatta solo ove l'Amministrazione abbia inviato il questionario al contribuente contenente l'indicazione specifica dei documenti ritenuti rilevanti e di cui si chiede l'esibizione, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata o insufficiente risposta, si verificherà l'impossibilità di successivo deposito nell’eventuale fase contenziosa.
Infine , con l’ordinanza n. 6792 dell’8 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha confermato che, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, non determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Agenzia, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.