L’istituto dell’eredità giacente è disciplinato nel Capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532 ed è volto alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione mortis causa e quello dell’eventuale accettazione dell’eredità da parte del chiamato.
Lo scopo dell’istituto è la tutela del patrimonio del “de cuius” nel suddetto arco temporale, per evitare che il patrimonio rimanga privo di tutela giuridica e subisca dei pregiudizi a danno degli eredi o dei legatari.
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A tal fine, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell’eredità giacente nei seguenti casi:
- mancata accettazione dell’eredità da parte del chiamato (art. 532 c.c.);
- mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato.
Infatti l’art. 528 c.c. prevede che il tribunale della circoscrizione in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità, quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari.
Il provvedimento di nomina da parte del tribunale competente ha la forma del decreto e viene notificato alla persone designata come curatore a cura del cancelliere entro il termine stabilito dal medesimo. Tale provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è iscritto nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale del luogo dove si è aperta la successione.
Prima di iniziare il suo incarico, il curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità.
Il tribunale che ha provveduto alla sua nomina può, in qualsiasi momento, revocare o sostituire la persona del curatore e la sostituzione può avvenire per morte, incapacità sopravvenuta, rinuncia o revoca.
Gli artt. 529-531 c.c. unitamente agli artt. 781-783 c.p.c. regolano l’attività del curatore dell’eredità giacente, in particolare l’art. 531 c.c. stabilisce che il primo atto che deve compiere è quello di procedere all’inventario dei beni ereditari secondo le disposizioni dettate per l’erede che accetta con beneficio d’inventario.
La procedura inventariale, ai sensi dell’art. 775 c.p.c., prevede:
- una descrizione degli immobili con indicazione della loro natura e dei dati catastali;
- una stima dei beni mobili con allegata descrizione dei medesimi;
- l’indicazione della quantità del denaro in contante;
- l’indicazione delle altre attività e passività;
- ulteriori informazioni.
L’attività del curatore ha una funzione conservativa e quindi egli ha l’obbligo di amministrare l’eredità sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria. Il curatore può compiere atti di ordinaria amministrazione per i quali è data ampia autonomia, infatti per tutti gli atti necessari alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio ereditario non necessita di autorizzazione da parte del tribunale, però quest’ultimo vigila sempre sull’operato. Il curatore deve invece essere autorizzato dal tribunale quando intendere compiere atti di straordinaria amministrazione, pena la loro inefficacia.
Tra gli atti relativi alla liquidazione del patrimonio rientrano:
- la vendita di beni mobili, che deve essere promossa nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice non disponga diversamente con decreto motivato;
- la vendita di beni immobili, che, nei casi di necessità o di utilità evidente, può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio.
Tutte le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili o immobili e il denaro in contante facente parte dell’eredità devono essere depositati presso un istituto di credito scelto dal tribunale o presso le casse postali. L’intento del legislatore è quello di proteggere il patrimonio del “de cuius” affinché vengano evitati furti o dispersioni varie del patrimonio stesso.
Al curatore è inoltre attribuita la legittimazione processuale sia attiva che passiva per qualsiasi causa inerente il patrimonio ereditario.
Il curatore è tenuto altresì ad esercitare anche tutti gli adempimenti fiscali che l’eredità giacente comporta.
Il primo adempimento che deve presentare è la dichiarazione di successione. Essa va presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto; se il defunto risiedeva all’estero, l’ufficio competente è quello nella cui circoscrizione era fissata l’ultima sua residenza in Italia, se non si è a conoscenza di quest’ultima, allora risulterà essere competente l’ufficio di Roma.
La presentazione della dichiarazione di successione ad un ufficio incompetente equivale ad omessa presentazione.
Il curatore deve successivamente provvedere al pagamento dell’imposta di successione che viene determinata d’ufficio nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
E’ tenuto altresì a presentare le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi d’imposta successivi, fino al periodo di imposta anteriore a quello nel quale cessa la curatela (art. 187 del TUIR), deve inoltre adempiere agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta così come previsto dal D.P.R. n. 600/1973.
La curatela dell’eredità cessa quando l’eredità viene accettata, oppure perché sono decorsi i termini di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità (il diritto si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione, art. 480 c.c.). Le funzioni del curatore cessano anche quando si esaurisce la massa attiva ereditaria e, poiché non vi sono più beni da conservare ed amministrare, viene meno lo stato di giacenza.
Una volta cessata l’amministrazione, il curatore deve compiere tutte le operazioni di chiusura della gestione e consegnare tutti i beni agli eredi che gli subentreranno in tutti i rapporti giuridici.
Il curatore ha diritto ad un compenso per l’attività prestata e al rimborso delle spese sostenute per l’amministrazione dell’eredità, il compenso viene determinato con apposito decreto dal giudice che lo aveva inizialmente nominato.
E’ onere del curatore comunicare all’Agenzia delle Entrate sia l’assunzione dell’incarico che la cessazione delle sue funzioni, mediante lettera raccomandata, entro sessanta giorni. Inoltre la comunicazione della cessazione deve contenere i dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.