Nell’ambito dell’accertamento tributario, la mancata esibizione dei registri, della documentazione e delle scritture contabili durante la fase amministrativa, legittima l’esercizio dei poteri di indagine e di accertamento bancario tipici dell’Amministrazione finanziaria.
Di contro, la penalità rappresentata dall’inutilizzabilità della successiva produzione in ambito contenzioso, disciplinata dal co. 4 dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, agisce esclusivamente in presenza di un invito all’esibizione specifico e puntuale da parte dell’Ufficio, corredato dall’avvertimento in merito alle conseguenze scaturenti dalla sua inosservanza, che trova la sua giustificazione – in deroga ai principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 53 – nella violazione dell’obbligo di leale collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 10671/2018.
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Il caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10671/2018 riguardava l'appello proposto da un contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Catania, che aveva a sua volta parzialmente accolto l'impugnazione contro l'avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, con il quale l'Ufficio aveva rettificato il reddito da lavoro autonomo del professionista.
La C.T.R. della Sicilia ha accolto parzialmente e in opposizione alla sentenza l'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione, al quale il contribuente ha resistito mediante controricorso.
L’Ufficio ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 co. 1 del D.P.R. n. 600/1993 e dell’art. 52 co. 5 del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3, evidenziando come la C.T.R. non avrebbe potuto fondare la propria decisione su atti e documenti allegati alla perizia contabile depositata nel giudizio di appello e oggetto di un precedente invito al contraddittorio al quale il contribuente non ha ottemperato.
A parere del Collegio di legittimità il ricorso è infondato in quanto, secondo un orientamento consolidato della Corte Suprema in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in fase amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine e accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600/1973, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione, purchè accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 della Costituzione - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass. sent. n. 27069 del 27/12/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, l'Ufficio ha invitato, con lettera raccomandata, il contribuente a presentarsi per giustificare e/o documentare tutti gli addebitamenti e accreditamenti effettuati sui conti intrattenuti e ha altresì richiesto l'esibizione dei registri previsti dall’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 e delle fatture emesse e ricevute, ma non risulta che abbia avvertito il contribuente in merito alle conseguenze scaturenti dalla mancata ottemperanza all'invito.
Per i Giudici del Palazzaccio, pertanto, consegue che, da tale mancata ottemperanza, non possono scaturire le conseguenze preclusive pretese dalla difesa erariale.