Speciale Pubblicato il 26/11/2019

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Antiriciclaggio: nuove disposizioni per gli operatori compro oro

di Ragno Dott. Nunzio

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019



A partire dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio degli oggetti preziosi usati, sono tenuti all’osservanza delle nuove disposizioni antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n° 125 del 4 ottobre 2019.

Il D.Lgs n° 125/2019 (di recepimento della V^ Direttiva UE 2018/843), infatti, modifica e integra il Decreto Legislativo n° 231/07 (modificato dal D.lgs n° 90/17) e il Decreto Legislativo n° 92/2017. Decreti che stabiliscono, rispettivamente, la disciplina antiriciclaggio indirizzata agli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000 e agli Operatori “Compro Oro”.

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Modifiche al D.lgs n° 231/07 e novità antiriciclaggio per gli operatori in Oro

Oltre a contemplare un sostanziale ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli obblighi e il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, il decreto n° 125, punta ad un ottimizzazione delle misure di adeguata verifica della clientela cui sono soggetti gli Operatori Professionali in Oro; obblighi che scattano in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale che, nel caso di specie, consiste nello svolgimento di un operazione avente ad oggetto oro da investimento e/o materiale d’oro ad uso industriale, ovvero all’atto dell’esecuzione di un’operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Gli Operatori Compro Oro, invece, per le operazioni che hanno ad oggetto preziosi usati, restano obbligati alla mera identificazione del cliente di cui agli artt. 18, co. 1, lettera a) e 19, co. 1, lettera a) n° 1,2,3,4,5.

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto antiriciclaggio, entrambe le categorie di impresa (OPO e “Compro Oro”) possono eseguire le operazioni di identificazione del cliente senza la sua presenza fisica quando questo sia in possesso di un’ identità digitale di livello di massima sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale (rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento n° 910/2014), o sia identificato per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate, ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Gli Operatori Professionali in Oro, inoltre, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela tenendo conto di un ulteriore fattore di alto rischio connesso ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione; si tratta delle operazioni relative a petrolio, armi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni di importanza archeologica, storica, culturale, religiosa o di raro valore scientifico, avorio, specie protette e metalli preziosi che, nel caso di tale categoria di impresa, rappresentano oggetto della specifica attività.

Va tenuto in debito conto che i soggetti obbligati, ai sensi del D.lgs n° 125/2019, applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

Ulteriori modifiche interessano i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche che intrattengono con l’OPO un’operazione in oro; nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, infatti, vengono cumultativamente individuati come titolari effettivi i fondatori (ove in vita), i beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili) o i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Inoltre, il nuovo decreto antiriciclaggio, ha ampliato il regime di accessibilità alle informazioni contenute nel Registro dei titolari effettivi di imminente costituzione. Più precisamente, l’accesso al Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche è consentito al pubblico e ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’art. 20 del D.lgs n° 231/07, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. E’ consentito, altresì, l’accesso al Registro dei titolari effettivi dei trust ai soggetti privati (compresi quelli portatori di interessi diffusi), titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Tuttavia, in entrambi i casi l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, non è consentito qualora le informazioni siano riferite a minori di età o persone incapaci, ovvero quando l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

Da ultimo, ai sensi del novellato decreto antiriciclaggio, sono considerate persone politicamente esposte anche le persone fisiche che, congiuntamente alla persona politicamente esposta, detengono la titolarità effettiva di enti giuridici e istituti giuridici affini, ovvero intrattengono con la PPE stretti rapporti d’affari.

Modifiche al D.lgs n° 92/17 Disciplina antiriciclaggio per Operatori Compro Oro

L’art. 5 del Decreto Legislativo n° 125/2019, sancisce, infine, modifiche ai Decreti Legislativi 141/2010 e 90/2017 e al Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 recante la disciplina antiriciclaggio per gli Operatori “Compro Oro”.

Nello specifico l’articolo 5, integra l’art. 11, comma 1 del D.lgs n° 92/2017 assegnando agli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche la competenza al procedimento sanzionatorio per l’inosservanza del provvedimento di sospensione, così come previsto per le altre violazioni antiriciclaggio citate dal medesimo Decreto legislativo.



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