I soggetti che usufruiscono del regime forfettario, prima della fine del periodo d’imposta, devono “monitorare” le situazioni che potrebbero farli ricadere nelle cause ostative al regime agevolato, con riferimento:
In alcuni casi è possibile evitare la fuoriuscita eliminando la causa ostativa.
Ricordiamo che il regime forfettario è un "regime naturale", pertanto:
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I soggetti che usufruiscono del regime forfettario devono verificare gli elementi che potrebbero determinare l’uscita dal regime agevolato.
Fuoriescono dal regime forfettario a partire dal 2022 i contribuenti che nell’anno 2021:
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 alla legge 190/2014, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Si fa riferimento al limite di 65.000 euro, ragguagliato ad anno, di ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa.
Dal momento che si tratta di un limite ragguagliato ad anno, per le attività iniziate nel corso dell’anno 2021 occorre verificare il limite relativo.
Ad esempio, nel caso di inizio attività il 1° ottobre 2019, il limite di reddito da non superare è 3/12 di 65.000 euro cioè pari a 16.250 euro:
Il superamento dei ricavi o dei compensi massimi su base annua, non causa l’immediata decadenza dal regime, ma solo dal periodo di imposta successivo.
Attenzione va prestata al fatto che una delle condizioni previste per da regime forfettario è che il limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio non sia maggiore di massimo di euro 20mila euro lordi.
Tra le cause ostative introdotte nell’attuale versione del regime forfettario, analizziamo quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. Tale disposizione prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per il 2021 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - decadrà dal regime nel 2022.
In base alla lettera d-bis) del comma 57 non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Ai fini della verifica assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d'imposta di applicazione del regime forfetario. Pertanto, in linea generale il contribuente può applicare per il 2021 il regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata alla fine di detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - decadrà dal regime nel 2022.
Rimane inteso che se manca la prevalenza, ossia il fatturato nei confronti del precedente datore di lavoro (degli ultimi due anni) o soggetto riconducibile collegato direttamente o indirettamente è inferiore al 50%, manca la causa ostativa e non c’è fuoriuscita dal regime agevolato.
La causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario.