L’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per il trasporto in auto dei bambini di età inferiore ai 4 anni è entrato in vigore il 7 novembre 2019 con una circolare del Ministero dell'interno emanata a sorpresa il 6 novembre pomeriggio.
Una sorpresa, perché la legge che ha istituito l'obbligo con una modifica al codice della Strada, prevedeva una entrata in vigore posticipata di 4 mesi rispetto alla data del decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisse i requisiti tecnici dei dispositivi stessi. Questo avrebbe dato il tempo alle aziende di adeguare i dispositivi e i seggiolini già in commercio e ai cittadini di effettuare gli acquisti con la necessaria cognizione di causa. . Il consueto ritardo nell'emanazione del decreto attuativo ha provocato il pasticcio normativo.
Nel decreto fiscale l'art. 52 ha spostato l'entrata in vigore delle relative sanzioni al 6 marzo 2019 "al fine di consentire una corretta informazione dell’utenza e l’attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto" . Va ricordato che , in considerazione dell’importanza di questi dispositivi, sono state stanziate nella legge di bilancio 2019 le risorse per assicurare una agevolazione che possa favorire l'acquisto da parte delle famiglie .
E' attiva dal 20 febbraio scorso , la procedura per richiedere il contributo statale per l'acquisto , attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico .
Vediamo di seguito cosa prevede la normativa per quanto riguarda l'obbligo di utilizzo, i requisiti dei seggiolini (oppure dispositivi ) antiabbandono, le sanzioni previste in caso di violazione e le modalità di richiesta del contributo.
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La legge 1° ottobre 2018, n. 117, ha introdotto l’obbligo, per i conducenti residenti in Italia e che trasportino bambini di età inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di allarme c.d. antiabbandono collegato al seggiolino per auto , che impedisca di dimenticare i bambini a bordo dei veicoli
Su quali veicoli è obbligatorio?
- Autovetture: veicoli con quattro ruote per il trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1 del Codice della strada)
- Autocarri e camion: veicoli con quattro ruote per il trasporto di merci (categorie N1, N2, N3 del Codice della strada, a seconda della massa massima)
La norma vale per i veicoli
- con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all’estero
- con targa estera guidati da residenti in Italia.
Quindi chi è residente all’estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guida in Italia un veicolo con targa estera non ha l’obbligo di installare il dispositivo.
Quali sono i dispositivi a norma?
Non è prevista l’omologazione per questi prodotti. Sono a norma i dispositivi che sono venduti accompagnati dalla “dichiarazione di conformità” rilasciata dal fabbricante. Con la “dichiarazione di conformità” il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo antiabbandono alle caratteristiche previste dal Decreto.
Che caratteristiche devono avere i dispositivi?
Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione.
In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo.
Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.
Attualmente chi non fa uso dei dispositivi di sicurezza ( cinture di sicurezza e seggiolini per i minori) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 euro a 326 euro. Queste sono le misure che riguarderanno anche l'utilizzo della nuova misura di sicurezza.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente o chi e' tenuto alla sorveglianza del minore , se presente in auto in quel momento.
Se il conducente incorre , durante un periodo di due anni, in una delle violazioni citate , per almeno due volte, viene anche comminata la sanzione amministrativa accessoria che consiste nella sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
La legge ha previsto anche che nel triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provvedano a organizzare nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, per informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle
corrette modalita' di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, che causa la mancanza di attenzione e l'abbandono involontario dei bambini in auto, con le conseguenze gravissime, testimoniate dai recenti fatti di cronaca.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture emanato il 23 ottobre 2019 prevede che il dispositivo antiabbandono potrà essere:
a) sia "integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini" ( nel seggiolino);
b) che una dotazione di base o un accessorio dell'auto, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) oppure ancora , un accessorio indipendente sia dal seggiolino per bambini sia dal veicolo, quindi acquistabile separatamente.
Si richiede obbligatoriamente la presenza delle seguenti caratteristiche:
- Caratteristiche funzionali essenziali
2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.
Non sara necessaria una omologazione certificata da una autorita di controllo esterna; le aziende saranno responsabili del fatto che le caratteristiche siano conformi a quanto previsto dalla legge.
In caso di un dispositivo aggiuntivo , separato dal seggiolino la “dichiarazione di conformità” deve certificare che il dispositivo non modifica le caratteristiche di omologazione del seggiolino o del veicolo.
Le procedure per la richiesta e l'erogazione sono state definite. con il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico del 18 febbraio 2020 .
Per ogni bambino è possibile richiedere un contributo per un solo dispositivo.
Gli esercenti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono devono accreditarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it per essere inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso la stessa applicazione web .
La piattaforma è accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma.
Chi ha GIA' FATTO L'ACQUISTO presso qualsiasi negoziante potrà chiedere il rimborso di 30 euro facendo la stessa procedura, entrando nella piattaforma “Richiedi il buono” con le proprie credenziali Spid e seguendo le istruzioni per compilare il modulo per il rimborso, allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line.
La richiesta di rimborso può essere presentata entro 60 giorni dall'attivazione della piattaforma, ma solo per gli acquisti effettuati fino al 20 febbraio 2020. Il rimborso è accreditato sul conto corrente bancario del quale è stato indicato l'IBAN al momento della richiesta.
Per la richiesta del bonus PRIMA dell'acquisto di un dispositivo presso i rivenditori registrati QUI LA LISTA non c'è una data di scadenza , tranne che per l'esaurimento delle risorse stanziate.
Le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di euro per il 2020 e per il 2021.