Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria esperibile nei confronti degli Operatori Compro Oro iscritti all’omonimo Registro in caso di mancata o tardiva comunicazione della variazione dei dati; Regolamento che entra in vigore a decorrere dal 10 Ottobre 2019.
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L’art. 3 del Decreto Legislativo n° 92/2017, introduce in capo ai soggetti dediti all’attività di “compro oro” l’obbligo di iscrizione ad un apposito Registro presso OAM pena esercizio abusivo dell’attività; ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, gli Operatori Compro Oro sono tenuti a comunicare tempestivamente (entro 10 giorni) all’OAM, per la relativa annotazione nel Registro, ogni variazione dei dati comunicati, avvenuta successivamente all’iscrizione.
Si apprende, da un comunicato ufficiale OAM che se il termine dei 10 giorni scade di sabato, domenica o in un altro giorno festivo, questo viene prorogato al primo giorno seguente non festivo. Il chiarimento di tale particolare aspetto è stato sollecitato da “A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro”, struttura associativa che si occupa predominalmente della risoluzione delle problematiche del settore aurifero, durante l’incontro consultivo avuto lo scorso 12 Settembre 2019, indetto proprio dall’Organismo degli Agenti e Mediatori finalizzato al miglioramento dell’impatto del Regolamento integrativo in questione.
Nello specifico, gli Operatori che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 3 del decreto “Compro Oro”, sono soggetti all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che ammonta a € 1.500,00; sanzione che può essere ridotta a € 500,00 se la comunicazione avviene entro 30 giorni, nonché triplicata fino ad un massimo di € 4.500,00 in caso di violazioni gravi, ripetute sistematiche.
Il Regolamento integrativo, dunque, primo ad essere elaborato per la specifica categoria degli “Operatori Compro Oro”, stabilisce la procedura al termine della quale l’OAM potrà irrogare le suddette sanzioni amministrative – pecuniarie.
La procedura sanzionatoria nasce con la contestazione formale, ai soggetti interessati, delle violazioni rilevate mediante apposita notifica entro 90 giorni dalla ricezione del verbale di conclusione dell’accertamento eseguito dalle Autorità competenti e/o dall’OAM. L’OAM, infatti, assicura la tenuta del Registro e l’aggiornamento dei dati ivi contenuti effettuando anche controlli a campione, tesi a verificare l’attualità dei dati e la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Va tenuto in debito conto che la lettera di contestazione è notificata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Operatore comunicata, dal medesimo, in fase di accreditamento al Registro; in caso di mancato ricevimento della medesima per cause non imputabili al destinatario, la comunicazione si intende comunque ricevuta, ferma restando la facoltà di OAM di adottare altre modalità di notifica previste dal nostro ordinamento, così come da proposte e osservazioni avanzate dall’associazione (A.N.T.I.C.O.) che opera a tutela degli operatori compro oro.
Tuttavia, le disposizioni contenute nel Regolamento integrativo sono orientate al principio del contraddittorio delle parti in quanto è consentito agli operatori il più ampio esercizio del diritto di difesa con eventuale audizione presso l’Organismo. I destinatari della procedura sanzionatoria, infatti, hanno la facoltà di presentare deduzioni e osservazioni scritte da sottoporre all’attenzione di OAM ai fini di una revisione delle valutazioni.
La prima fase istruttoria si conclude con la trasmissione della proposta di irrogazione di sanzione o di archiviazione, elaborata dal Responsabile dell’Ufficio “Affari Legali” di OAM, al Comitato di Gestione per le conseguenti fasi decisorie, nonché ai soggetti interessati che, entro 15 giorni dalla ricezione, possono presentare ulteriori sintetiche Osservazioni scritte.
Esaminate le ultime Osservazioni eventualmente presentate dagli interessati, il Comitato di Gestione adotta un provvedimento che dispone l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 9 del D.Lgs n° 92/2017, ovvero l’archiviazione della procedura; provvedimento adottato entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell’iscritto sottoposto a procedura sanzionatoria.
In seguito l’Organismo è tenuto a comunicare agli Operatori interessati i provvedimenti sanzionatori emessi e contestualmente ad annotare nella sottosezione ad accesso riservato del “Registro Compro Oro” gli estremi dei medesimi provvedimenti.
Un ultimo aspetto rilevante riguarda la possibilità dei soggetti sottoposti a procedura sanzionatoria di richiedere, durante il suddetto iter, accesso ai documenti della procedura, nelle parti che li riguardano, detenuti o formati dall’Organismo nell’esercizio delle proprie specifiche attività.