In attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i commercialisti sono sempre più impegnati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un’ organizzazione che sia idonea a riconoscere eventuali indizi di anomalie; nel caso in cui la struttura organizzativa dello studio non risulti sufficientemente adeguata, è necessario intervenire, prevenendo possibili lacune e correggendo le eventuali disfunzioni.
In tale contesto diviene essenziale, secondo il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, “l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti”.
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In tale ottica Il CNDCEC, suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un “Piano di Formazione Antiriciclaggio” che sia rivolto direttamente ai professionisti ma anche ai collaboratori e dipendenti dei loro studi. Secondo quanto si legge nel documento pubblicato a giugno 2018, sono destinatari del presente Piano di Formazione:
Gli “eventi” formativi devono essere organizzati:
Il commercialista potrà assolvere all’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio anche partecipando a corsi organizzati da altri soggetti, ovvero a sessioni formative interne allo studio professionale
Come già accennato, secondo le linee guida del CNDCEC, il titolare dello studio e le STP nell’arco di un anno dovranno organizzare eventi formativi, per collaboratori e dipendenti, della durata non inferiore a tre ore ciascuno in quanto ritenute sufficienti a consentire un’adeguata preparazione in materia di antiriciclaggio.
Per ogni evento formativo organizzato dovrà essere redatto apposito verbale; tale documento dovrà essere conservato, a cura del titolare dello studio professionale, nel fascicolo antiriciclaggio per essere eventualmente esibito agli organi di vigilanza qualora lo richiedano. Inoltre, nel questionario che obbligatoriamente gli ordini sottoporranno ai loro iscritti a partire dal 2019, dovrà essere indicata l’attività di formazione svolta.
L’attività di formazione potrà essere svolta:
Il Piano di Formazione è operativo dal momento in cui è stato trasmesso agli Ordini Territoriali da parte del CNDCEC e verrà costantemente aggiornato ad opera dello stesso Consiglio.
Al termine dell’attività formativa svolta internamente allo studio è necessario, come già anticipato, lasciare traccia della formazione progettata e attuata dallo studio professionale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. A questo scopo si rende necessario conservare tutta la documentazione prodotta per la formazione del personale in relazione a:
I crediti formativi eventualmente ottenuti in materia di antiriciclaggio, fanno parte della categoria dei crediti speciali che, oltre alla materia oggetto dell’articolo, possono riguardare:
Si ricorda che nell’arco del triennio è necessario aver ottenuto almeno 9 crediti speciali.