Speciale Pubblicato il 06/09/2019

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Cessioni intracomunitarie e Iva: le prove documentali per la non imponibilità

di Bellani dott. Umberto - Fiameni dott. Marco

Le prove per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie: le novità applicabili da gennaio 2020



Da vari decenni le istituzioni comunitarie hanno fissato le condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni intracomunitarie.

Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni debbano essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro (a livello dell’ordinamento italiano tale requisito è disposto dall’art. 41 della Legge 331/1993).

Tuttavia, il Legislatore europeo non ha mai determinato quali fossero le prove documentali necessarie per comprovare la movimentazione della merce, sicché nei vari Stati si sono verificate divergenze di approccio che hanno spesso creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese, in contrasto con gli obiettivi prefissati dalla normativa di migliorare gli scambi intracomunitari.

Al fine di specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE possono applicarsi, con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 è stato modificato e integrato il Regolamento (UE) n. 282/2011 con l’obiettivo di introdurre alcune presunzioni refutabili, volte a identificare i documenti necessari a comprovare il requisito dell’effettivo trasferimento dei beni da uno Stato membro a un altro.

Essendo ammessa la prova contraria è accordato all’operatore la possibilità di esibire documentazione che dimostri l’infondatezza della presunzione astratta fatta dal legislatore comunitario.

La Sezione 2 bis inserita nel capo VIII del Regolamento (UE) n. 282/2011 distingue:

prevedendo per essi, ai fini del riconoscimento della non imponibilità dell’operazione, documentazione di prova differenziata.

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Spedizione o trasporto effettuati dal venditore

La documentazione richiesta come elementi di prova della spedizione o del trasporto è la seguente:

  1. certificazione del venditore che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti sia tra loro che dal venditore e dall’acquirente: documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera di vettura internazionale (lettera CMR),  riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
  2. possesso di uno qualsiasi dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR, riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti elementi di prova non contradditori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti (negli stessi termini sopra specificati):
    • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
    • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Spedizione o trasporto effettuati dall’acquirente

In questo secondo caso, la documentazione richiesta come elemento di prova della spedizione o del trasporto è costituita da quanto segue:

  1. possesso, da parte del venditore di una dichiarazione scritta dall'acquirente, da fornirsi entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
    in combinazione con:
    • almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse e indipendenti parti: documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere; in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova non contradditori che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due indipendenti parti, elencati alla precedente lettera b) i, b) ii e b) iii.

L’art 2 del Regolamento (UE) 2018/1912 stabilisce che esso si applicherà dal 1° gennaio 2020, non necessitando per la sua entrata in vigore, come accade per tutti i regolamenti e a differenza delle direttive comunitarie, di alcun provvedimento nazionale di recepimento. Quindi gli operatori dispongono ormai di meno di quattro mesi per organizzarsi convenientemente per rispettare i nuovi obblighi documentali.


1 FILE ALLEGATO:
Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912

TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie