Con la consulenza giuridica n.18/2019 allegata a questo articolo l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. In questo articolo analizziamo i principali.
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Nel primo quesito l'istante ha chiesto l’aliquota IVA applicabile all’“installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa”, tenendo conto che tale operazione attualmente “è fatturata in alcuni casi applicando l’aliquota del 4% all’intero importo, considerandola un appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, in altri casi applicando il meccanismo del «bene significativo» quindi con aliquota mista 10%/22%”.
L'Agenzia delle Entarte, rispondendo al quesito, ha chiarito che è necessario distinguere l’ipotesi in cui
Nel primo caso occorre far riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Come chiarito con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E
Pertanto, nella specifica ipotesi di installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota IVA del 4%
Al di fuori di tale ipotesi l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa si configura quale intervento di manutenzione straordinaria soggetto ad IVA con l’aliquota del 10%.
In particolare, riguardo alle modalità di determinazione dell’imposta in caso di impiego di beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria”.
Prestazione | IVA |
Installazione di ascensori in edifici esistenti per superamento barriere architettoniche | 4% |
Installazione di ascensori in edifici esistenti per manutenzione straordinaria | 10% |
Installazione di ascensori in edifici esistenti con beni significativi di valore superiore alla metà di quello dell'intero prestazione | 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo si applica il 22% |
Nel secondo quesito è stata chiesta l'aliquota da applicare agli “interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote come allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata, etc.”.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori, quali
Pertanto, il rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale si considerano opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie,si può applicare l'IVA al 4%.
Nel terzo quesito è stata chiesta l'aliquota IVA applicabile all’esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che l’aliquota IVA del 10% è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura.
Nel quarto quesito è stata chiesta l'aliquota IVA applicabile ai canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne, come pure quelli relativi alla concessione in comodato d’uso da parte del manutentore della sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso.
Con riguardo ai servizi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d’uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti, l'Agenzia delle Entrate ha precisatoc he tali servizi non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria. Come si legge nella consulenza giuridica 18/2019 in commento, si tratta di servizi eventuali e ulteriori rispetto a quelli che formano oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori.
I predetti servizi, pertanto, non beneficiano dell'aliquota IVA agevolata.
Nella consulenza giuridica 18/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore
Infatti, l'articolo 25-ter, comma 1, del DPR 600/7 3 prevede che il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”.
In generale, devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio. Sono, per contro, esclusi dall’applicazione della ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.
Pertanto: