Gli ISA continuano a essere al centro dell'attenzione, anche a causa dello sciopero indetto dalle principali associazioni di categoria date le modifiche intercorse su questo strumento. (Si veda l'articolo ISA 2019: sciopero dei commercialisti. Lettere in arrivo per i clienti).
Com'è noto in generale, il meccanismo degli ISA, sostituendo il precedente previsto dagli studi di settore, riconosce ai contribuenti un punteggio di affidabilità fiscale in base a una serie di parametri. In esito al punteggio ottenuto si avranno dei benefici oppure un aumento del rischio di controlli.In questo approfondimento vediamo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/2019 in commento (e allegata a questo articolo).
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In generale, i benefici previsti per i contribuenti più attendibili sono:
a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/73 e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/72;
e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR 600/73 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del DPR 633/72;
f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR 600/73 a condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Si ricorda che con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 sono state disposte le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici in argomento per effetto dell’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018. Lo stesso provvedimento ha inoltre previsto che nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguano, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se
Relativamente ai crediti IVA maturati nell’anno d’imposta, i benefici non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA
per il medesimo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito
infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Pertanto: l’accesso al beneficio "dell'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive" è subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
Nello specifico, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5 mila euro annui.
Per quanto concerne il beneficio "dell'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui" questo è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30mila euro annui. Attenzione va prestata al fatto che anche in questo caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.
Beneficio | Punteggio minimo |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP | 8 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui | 8 |
Uno dei benefici connessi a un buon punteggio ISA è la disapplicazione della disciplina società non operative. Come chiarito nella Circolare 17/2019, il beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Beneficio | Punteggio minimo |
disapplicazione disciplina società non operative | 9 |
Per quanto riguarda il beneficio dell'esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, questo è condizionato all’attribuzione delm punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Beneficio | Punteggio minimo |
Esclusione accertamenti analitico-presuntivi | 8.5 |
Per quanto riguarda il beneficio della riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, il documento di prassi ha chiarito che per l’annualità di imposta 2018 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Attenzione va prestata al fatto che la contrazione dei termini per l’attività di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Beneficio | Punteggio minimo |
Riduzione termini accertamento | 8 |
Relativamente al beneficio dell'innalzamento dello sogli in caso di accertamento sintetico, la Circolare ha chiarito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2018, è condizionata
Beneficio | Punteggio minimo |
Innalzamento soglie accertamento | 9 |