Per i lavoratori dipendenti che devono seguire i propri familiari in età avanzata o disabili esiste la legge 104/92 c.d. (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che prevede la possibilità di usufruire di permessi retribuiti di assenza dal posto di lavoro.
La legge 104 del 1992 puo essere utilizzata anche dagli stessi lavoratori disabili per cure , visite o riposi aggiuntivi. Sono previste tre modalità diverse:
I permessi giornalieri o frazionati e il congedo straordinario danno diritto alla retribuzione piena, a carico dell'Inps ma anticipata dal datore di lavoro che poi compensa tramite credito contributivo nel Flusso Uniemens.
Il prolungamento del congedo parentale invece gode di una indennità pari al 30% dello stipendio.
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Per approfondire ti consigliamo :
la Guida pratica "Permessi e congedi L.102/92 -L.53/2000" di C. Vivenzi (PDF 18 pagg.)
e l'Ebook "Agevolazioni disabili Legge 104/92 - 200 risposte a casi pratici" di A. Donati (PDF 90 pagg.)
Le categorie di soggetti per i quali si ha diritto alle agevolazioni della legge 104/1992 sono le seguenti:
- figli con disabilità grave sia naturali che adottivi
- Partner: Rientrano in questa categoria non solo il marito o la moglie regolarmente coniugati ma anche i componenti delle unioni civili e le convivenze di fatto (stabilito dalla Corte costituzionale per tutelare il diritto della persona disabile -sentenza n. 213 del 23 settembre 2016)
- Familiari, fino al 2° grado di parentela o fino al 3° grado nel caso in cui i genitori o il partner della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni di età o siano loro stessi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.
- i portatori di handicap (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata e progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione nel mondo del lavoro, che sia motivo di svantaggio sociale e emarginazione);
- coloro ai quali è riconosciuta una disabilità grave che, in base all'art.3, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata anche all'età, e che dunque renda necessaria l'assistenza permanente, continuativa e totale.
Va specificato che per il familiare con situazione di disabilità grave deve essere riconosciuta la situazione di gravita da parte della apposita commissione della ASL con la presenza di un medico dell'Inps .
Inoltre i permessi sono garantiti solo se il soggetto non usufruisce del ricovero a tempo pieno presso ospedali o strutture sanitarie private, che offrano assistenza sanitaria continuativa .
I giorni di permesso restano computabili nella maturazione della quattordicesima e delle ferie. Fa eccezione solo il caso del godimento contestuale del congedo parentale.
Chi puo fare domanda per i permessi legge 104? Possono presentare domanda all'Inps per ottenere il riconoscimento dei permessi normati dalla legge 104 :
Restano dunque esclusi dalla possibilità di fruire della legge 104:
Per ottenere le agevolazioni collegate alla Legge 104 è prevista una procedura con vari step. Vediamo quali:
1. RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' DELLA PERSONA DA ASSISTERE Va richiesto un certificato medico da parte del proprio medico di base .L’accertamento medico può, poi, consentire l’accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all’invalidità civile, cecità, sordità, etc. La domanda è unica sia per l’handicap, che per l’invalidità, che per la non autosufficienza, anche se le condizioni danno diritto a benefici differenti. Il medico deve specificare l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare. Una volta trasmesso il certificato all’Inps in via telematica, il medico deve rilasciare un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema. Bisogna conservare il documento ed il numero, servirà per inviare all’Inps la domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari per l’assegno di accompagnamento.
2. DOMANDA ALL' INPS dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico curante, si deve inoltrare, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari con una delle seguenti modalità
Per quanto riguarda, nello specifico, il riconoscimento dei requisiti per la legge 104, l’accertamento è effettuato da un’apposita commissione medica Asl, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla domanda. Se la commissione non si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento puo anche essere provvisoriamente effettuato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’Asl da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio è efficace fino all’emissione dell’accertamento definitivo della commissione.
3. RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO Una volta in possesso della certificazione di disabilità propria o del familiare da assistere è possibile richiedere i permessi al proprio datore di lavoro , allegando alla richiesta copia della certificazione della ASL . Il datore di lavoro non può opporsi alla concessione degli specifici permessi se comunicati in tempi ragionevoli .
Dal punto di vista del trattamento fiscale e previdenziale queste giornate godono del riconoscimento automatico dei contributi da parte dell'INPS, utile sia al diritto che alla misura della pensione.
Ciò vuol dire che contributi relativi ai giorni di permesso con legge 104 risultano utili:
Nel caso che da un controllo dell'estratto contributivo ci si renda conto che non sono stati conteggiati , si puo fare richiesta direttamente all’INPS territoriale della propria zona.
Altri benefici connessi alla disabilità riconsicuta ex legge 104/1992 sono i seguenti :
Il lavoratore portatore di handicap grave secondo la Legge 104-1992 , o che assiste un parente nella medesima condizione, ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, salvo l’esistenza di ragioni contrarie motivate dall’azienda.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, coloro che sono in possesso di un’invalidità superiore a 2/3 hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Il portatore di handicap grave, o il lavoratore che assiste un familiare nella stessa condizione, non può essere trasferito in altra sede contro la sua volontà, a prescindere dall’esistenza di ragioni motivate dall’azienda (diritto soggettivo in capo al dipendente).
Il lavoratore beneficiario di Legge 104-92, oppure che assiste o ha a proprio carico un soggetto beneficiario della Legge 104-92, non può essere adibito al lavoro notturno contro la sua volontà.
I portatori di handicap grave secondo la Legge 104-92 , nonché i familiari conviventi che li assistono, possono legittimamente rifiutarsi di lavorare la domenica e nei festivi.
Grazie ad una recente modifica legislativa, i titolari di legge 104-92 hanno il diritto di preferenza nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time.
I permessi legge 104 non vanno confusi con :
1) del coniuge, anche legalmente separato,
2) di un parente entro il secondo grado, anche non convivente ovvero
3) di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore stesso.
In via generale questi giorni di permesso retribuitodevono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o d all’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Il contratto collettivo di lavoro di categoria puo prevedere anche un numero diverso di giorni o diverse modalità di fruizione
Non è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse (circ. n. 53/2008);
l prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).
E' compatibile la fruizione dei permessi orari l. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.
Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.
I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.