Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.
La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va da 120 a 720 euro.
Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari:
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tratto dall' e Book Facile per tutti Guida alle ferie nel lavoro dipendente
Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
La maturazione delle ferie avviene ugualmente durante:
Di contro le ferie NON maturano durante:
Durante l’assenza per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle ferie che potranno essere:
I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
In ogni caso, onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione), il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS ancorché le ferie non siano state godute.
Ad esempio le ferie maturate al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.
Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).
E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva SOLO nei seguenti casi:
Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto, va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .
Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro in quanto la fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
In caso di malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive la fruizione potrà avvenire in un momento successivo all’intervenuta guarigione.
Invece la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..
In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente, la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie.
Si segnalano in materia di fruizione delle ferie nel lavoro dipendente anche alcune sentenze di Cassazione su casi particolari in cui è stato affermato che: