Nel corso degli ultimi tempi, il settore dell’agriturismo ha conosciuto un significativo sviluppo all’interno di una disciplina regionale non sempre omogenea. Accanto alle tradizionali attività di ricezione e di somministrazione di cibi e bevande, infatti, si sta assistendo alla nascita di nuove attività: dalla pratica sportiva all’ippoturismo, fino alle degustazioni. Di seguito un riepilogo degli aspetti fiscali.
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la circlare del giorno n°98: Agriturismo: aspetti civilistici, fiscali e adempimenti
L’attività agrituristica è disciplinata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96, che all’art. 2, detta alcune condizioni affinché l’attività possa essere considerata "connessa" all'agricoltura, ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 c.c.:
Il medesimo art. 2 della L. 96/06, al terzo comma, definisce le attività ricomprese nella definizione di agriturismo:
Ai fini delle imposte dirette, l’agriturismo sconta un regime di favore disciplinato dall’art. 5 della L. n. 413/91. Si tratta di un regime forfetario – da considerarsi regime naturale - che si applica a condizione che l'attività agrituristica sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni amministrative previste dalle rispettive leggi regionali.
Tale regime prevede che ai ricavi conseguiti, venga applicata una percentuale di redditività pari al 25%.
Ovviamente è possibile optare per la determinazione dei redditi con metodi ordinari.
Anche per quanto concerne l’IVA, è previsto un regime di determinazione forfettaria, ex art. 34 bis del Dpr. n. 633/72. In particolare, i soggetti che esercitano attività di agriturismo, determinano l'imposta sul valore aggiunto, riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
E’ fatta salva, tuttavia, la facoltà di adottare il regime ordinario ai fini dell’IVA.
Per quanto concerne l’IRAP la Sezione IV del quadro IQ è riservata alla determinazione del valore della produzione in regime forfetario, mentre la sezioni I e II sono funzionali a stabilire il valore di riferimento IRAP nel caso in cui per opzione si determini il reddito su base effettiva.
Tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari.
I fabbricati regolarmente accatastati in categoria D/10 (fabbricati rurali) e/o come A/6 (per gli abitativi), non versano l’IMU. Pertanto, ciascun Comune può procedere a contestazioni soltanto impugnando il classamento catastale degli immobili; solo così, infatti, sarà possibile far valere contestazioni legate al rispetto dei requisiti sostanziali. Questo tipo di valutazione, infatti, compete esclusivamente all’Agenzia delle entrate. Tale principio si allinea ad un consolidato orientamento giurisprudenziale. In varie occasioni, difatti, la Cassazione ha sostenuto che il criterio formale dell’accatastamento è quello decisivo ai fini dell’esenzione dalle imposte locali.