L’esdebitazione di diritto e il debitore incapiente nel Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è la novità assoluta degna di nota rispetto all’impianto della Legge 3/2012 e ss. mm.
Nella Sezione II del Capo X del Titolo V del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019 vive l’Art. 282 (Esdebitazione di diritto) e l’Art. 283 (Debitore incapiente) i quali consentono il diritto alla liberazione totale del soggetto sovraindebitato tanto in ipotesi di liquidazione controllata dei beni relitti quanto in ipotesi di incapienza dello stesso.
Queste due disposizioni, inedite prima d’ora, confermano un ottimo carattere socio-economico della riforma e una valenza strategica tesa al reinserimento sociale degli individui e alla salvaguardia della famiglia alla luce degli effetti nefasti provocati dalla crisi del 2010 che tutt’ora in parte permangono. In realtà tende alla rieducazione dei soggetti sfortunati consentendo loro una ulteriore possibilità di nuovo merito creditizio e reinserimento lavorativo autonomo.
Vediamo ora come opera l’impianto del novellato Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza nelle due ipotesi anzidette.
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Diversamente dalla legge 3/2012 in occasione della liquidazione controllata la quale non prevedeva la procedura di esdebitazione di diritto tanto che occorreva fare precisa istanza, l'esdebitazione ora opera di diritto latae sentenziae ex art 282 CCII a seguito del provvedimento di chiusura e comunque non oltre tre anni dalla sua apertura.
Essa e' dichiarata con decreto motivato del tribunale pubblicato nel registro delle imprese come comunicato al Pubblico Ministero e ai creditori i quali possono proporre reclamo al tribunale o alla Corte di Appello a mente dell'articolo 124 CCII, nelle more di trenta giorni.
L’esdebitazione di diritto presuppone il rispetto dell’Art 69 e dell’Art. 280 CCII i quali dettano le condizioni per l'accesso alla medesima, in fatti, il debitore e' ammesso a fruire del diritto alla liberazione dai debiti a condizione che:
Fa debutto nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza il “debitore incapiente” ex art. 283 CCII.
La norma è rivolta al debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura fatto salvo l'obbligo dell’assolvimento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove pervengano sopravvenienze attive rilevanti, salvo finanziamenti comunque ottenuti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Giova osservare come il computo della massa attiva eventualmente sopraggiunta utile al soddisfacimento dei richiamati creditori (almeno il 10%) sia condotta su base annua tenendo escluso dal novero le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia parametrato all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato il numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Conseguentemente, ove sopragiungesse all’esdebitando una massa inferiore alla richiamata percentuale del 10 % l’obbligo dell’assolvimento del debito non opera superati i quattro anni.
Il debitore incapiente il quale intenda accedere al beneficio dell’esdebitazione deve presentare, per il tramite l'Organismo di Composizione assistita della Crisi da sovraindebitamento, al giudice competente:
La predetta domanda deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi nella quale risultino, tanto le cause che hanno originato l'indebitamento assunto con diligenza e le ragioni che hanno portato all'incapacità di adempiere, quanto l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e una valutazione di congruenza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda.
Il giudice, assunte le formalità di rito e valutata la meritevolezza del debitore concede con decreto l'esdebitazione, indicando modi e tempi entro il quale il debitore deve, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle richiamate sopravvenienze attive.
Il decreto così è comunicato al debitore e ai creditori i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. All’esito di eventuali opposizioni il giudice previo contraddittorio opponenti/debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e' soggetta a reclamo dinanzi alla Corte di Appello.
Si osserva in fine come l'Organismo di Composizione della Crisi nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, abbia il dovere di vigilare sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione dei redditi al fine di compiere la verifica della sussistenza di utilità rilevanti.
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