La Direttiva 2008/8, introdotta nel nostro ordinamento ad opera del D. Lgs. n. 11 del 2010, ha profondamente rivisto la disciplina delle regole territoriali per le prestazioni di servizi.
Infatti, dal 2010 le prestazioni di servizi si suddividono nelle seguenti categorie:
Le prestazioni di servizi “generiche” – art. 7 del D.P.R. 633/72 – sono tassate nel Paese del committente se quest’ultimo è un soggetto passivo; nel caso in cui il committente non sia un soggetto privato, le stesse saranno tassate nel Paese del prestatore.
Tale regola, subisce delle deroghe – artt. da 7-quater a 7-septies del D.P.R. 633/72 – che comportano una differente modalità di applicazione del criterio territoriale.
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L’art. 7-ter, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/72, prevede che le prestazioni di servizi generiche si considerino effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Nel caso invece di committenti non soggetti passivi, l’art. 7-ter, comma 1, lett. b) del D.P.R. 633/72, prevede che le prestazioni di servizi generiche si considerino effettuate in Italia quando sono rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Le deroghe sono contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies del D.P.R. 633/72 e possono essere suddivise in due tipologie:
Le prestazioni di servizi relative ai beni immobili rappresentano uno dei casi di deroga al principio generale e, in particolare, l’art. 7- quater D.P.R 633/1972 dispone che il criterio di tassazione utilizzato, data la particolare natura dei beni interessati, sia quello del luogo dove sono situati i beni.
Le prestazioni di servizi relative a beni immobili sono ad esempio le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari; Tutte queste prestazioni sono rilevanti in Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato mentre sono extraterritoriali quando l’immobile è situato fuori dal territorio nazionale.
Il Regolamento UE n. 1042 del 2013 ha definito quali prestazioni debbano intendersi riferite a beni immobili. In particolare, l'art. 31-bis, par. 1, ha specificato che i servizi in questione devono presentare un "nesso sufficientemente diretto" con il bene immobile al quale si riferiscono.
L'esistenza di tale "nesso" si ritiene, in ogni caso, sussistente per i servizi: