Preliminare all’avvio del procedimento che vedrà come protagonista l’entità la cui relativa crisi o insolvenza dovrà essere regolata, è l’individuazione dell’ufficio giudiziario competente, sia per materia che per territorio.
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Nel nuovo Codice (D.Lgs. n. 14 del 2019) la disciplina della competenza si presenta, unitariamente per tutti i procedimenti ivi contemplati, agli articoli dal 27 al 32: in particolare è l’articolo 27 che si riferisce, in modo indistinto, ai procedimenti di regolazione sia della crisi che dell’insolvenza.
Dando seguito alla disposizione di principio contenuta nella legge delega (articolo 2, comma I, lettera n), il legislatore, nella stesura dell’articolato in questione, ha operato una distinzione:
Ai fini dell’individuazione del “centro di interessi”, il nuovo Codice statuisce che si presume coincidente:
Il D.Lgs. n. 14, all’articolo 28, precisa che il trasferimento degli interessi principali non ha rilevanza ai fini del radicamento della competenza qualora intercorra, nell’anno antecedente al deposito della domanda di regolazione della crisi, dell’insolvenza, di apertura della liquidazione giudiziale, o a seguito dell’inizio della procedura di composizione della crisi, se anteriore. Tale disposizione si adegua a quanto già statuito dal comma II dell’articolo 9 della L.F., secondo cui “il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”, in tal modo divietando i trasferimenti fittizi di sede nel periodo immediatamente precedente la proposizione dell’istanza di fallimento.
L’individuazione dell’esatta competenza rappresenta un presupposto affinché il Tribunale adito possa emettere il provvedimento relativo alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Più in particolare il nuovo Codice, all’articolo 29, dispone che l’ordinanza che dichiara l’incompetenza viene trasmessa al Tribunale dichiarato competente, insieme agli atti del procedimento, che prosegue innanzi allo stesso.
Pertanto il Tribunale, in tal modo dichiarato competente, potrà:
L’articolo 31 tratta degli gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente che, nonostante il trasferimento del procedimento da un Tribunale dichiarato incompetente ad una ulteriore, individuato quale competente, rimangono salvi.
Decisione in appello in ordine alla competenza.
L’articolo 29, comma III, del D.Lgs. n. 14 in esame, statuisce che “quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del Codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente”.
La competenza sulle azioni scaturenti dalle procedure di liquidazione.
Il Codice della crisi, all’articolo 32, individua il giudice competente per le azioni che discendono dall’apertura delle procedure di liquidazione: il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Ovviamente, l’ambito non ricomprende quelle azioni che si trovano in relazione di occasionalità con la procedura giudiziale e che, per l’effetto, potrebbero essere proposte a prescindere dalla pendenza o meno della procedura concorsuale.
La riassunzione
Ai sensi del comma II dell’articolo 32 dello stesso Codice, in ipotesi di azione proposta innanzi a un Tribunale incompetente, il giudice, anche d’ufficio, assegna alle parti un termine, non oltre trenta giorni, per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del Codice di procedura civile, unitamente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.