Lo “splafonamento” è quella circostanza che si verifica quando gli esportatori abituali acquistano beni e servizi senza applicazione dell'Iva oltrepassando il limite del plafond.
Per poter utilizzare il c.d. plafond e quindi far sì che sulle proprie fatture d’acquisto non venga addebitata l’IVA fino ad un determinato importo, è necessario:
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essere degli esportatori abituali
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aver predisposto le lettere d’intento.
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Esportatore abituale
Si considera esportatore abituale il contribuente che, nell’anno solare precedente, ovvero negli ultimi dodici mesi, abbia registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate, per un ammontare:
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superiore al 10% del volume d’affari (determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. 633/72);
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senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni extraterritoriali di cui all’art. 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72.
L’art. 8, comma 2, del D.P.R. 633/72, prevede che i soggetti che effettuano esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, possono effettuare acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi senza applicazione dell’IVA, previo rilascio ai propri fornitori (per gli acquisti interni) o in dogana (per le importazioni) della c.d. “dichiarazione di intento”.
Plafond Iva: quali operazioni comprende
Il plafond che ha a disposizione l’esportatore abituale, dipende dall’ammontare complessivo di operazione non imponibili registrate ed in particolare concorrono alla sua formazione:
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Esportazioni dirette (comprese quelle triangolari)
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Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all’esportazione entro 90 giorni dalla consegna
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Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE
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Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE
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Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa
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Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa
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Cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano
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Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o ad accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.)
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Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari)
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Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es: soggetto passivo italiano vende a soggetto passivo tedesco ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo tedesco)
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Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es: soggetto passivo tedesco vende a soggetto passivo italiano ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo italiano)
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Triangolazioni nazionali (soggetto passivo italiano cede beni ad altro soggetto passivo nazionale, con consegna ad operatore comunitario)
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Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond
Il plafond può essere determinato in maniera fissa o mobile, a seconda che siano considerate le operazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). La scelta del metodo di determinazione del plafond è nella piena discrezionalità del contribuente e può essere modificata all’inizio di ciascun anno.
Splafonamento: come regolarizzarlo
L’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile, può essere sanato attraverso la procedura del ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su tale argomento in diversi documenti di prassi dai quali è emerso che si possono desumere tre possibilità a disposizione dell’esportatore abituale per procedere alla regolarizzazione dello splafonamento:
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la prima alternativa è quella di richiedere al proprio fornitore, l’emissione di una nota di variazione in aumento per l'importo dell'Iva che avrebbe dovuto essere applicata all'acquisto effettuato oltre i limiti del plafond;
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la seconda alternativa è quella di emettere un’autofattura in relazione all'acquisto indebitamente effettuato senza Iva;
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infine, la terza alternativa per l’esportatore abituale è di regolarizzare la propria posizione in sede di liquidazione IVA periodica, contabilizzando la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi. Anche in tale ipotesi l'esportatore abituale dovrà emettere un’autofattura tuttavia, a differenza della seconda ipotesi, la presente procedura, consente la compensazione imposta su imposta con eventuali crediti IVA. In alcuni casi può essere conveniente perché può evitare l’uscita di cassa all’esportatore abituale.