Da “Direzione e gerarchia nell’impresa” a “Gestione dell’impresa”: in questo modo, dal 16 marzo, cambia la rubrica dell’articolo 2086 c.c., così adeguandosi alla nuova prospettiva “imprenditoriale” della riforma, che pone al centro l’“impresa” e, non più, l’“imprenditore”.
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Il Decreto Legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge 155/2017, nella parte IV detta le disposizioni finali e transitorie che, peraltro, scaglionano nel tempo l’entrata in vigore del complesso articolato.
L’articolo 389, nel dettaglio, distingue le disposizioni la cui vigenza è posticipata ai diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Legislativo (15 agosto 2020), da quelle la cui data di entrata in vigore è fissata al trentesimo giorno successivo rispetto alla medesima data di pubblicazione del decreto legislativo (16 marzo 2019).
L’intera Parte II del nuovo Codice apporta modificazioni al codice civile, come richiesto dall’art. 14 della legge delega.
Talune modificazioni erano state minuziosamente indicate dallo stesso art. 14, in quanto considerate necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi elencati dalla legge delega.
Le modifiche in questione intervengono sul libro V del codice civile, concernendo quindi:
Tra le norme entrate in vigore il 16 marzo, spicca l’articolo 375, titolato “Assetti organizzativi dell’impresa”, che si compone di due commi:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Più in dettaglio, conformemente a quanto dettato dall’art. 14 della legge delega (ed in particolare, dal comma I, lett. b), è stato novellato l’art. 2086 c.c. nella finalità, come si evince dai lavori preparatori, di introdurre una disposizione diretta ad imporre nuovi obblighi all’imprenditore, identificati nel dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Tale norma si rivolge a ogni categoria di imprenditore, operante in forma societaria ovvero collettiva, con ciò escludendo gli imprenditori individuali.
Il legislatore delegato specifica che l’istituzione di un assetto organizzativo adeguato, peraltro, risulta funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, consentendo in tal modo all’imprenditore di attivare prontamente i nuovi strumenti, previsti dalla stessa riforma, al fine di pervenire al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
Il nuovo articolo 2086 c.c. riguarda:
• soggetto: imprenditore societario o collettivo, non individuale
• nuovi obblighi: principalmente due
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,
- attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento, finalizzati al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
• finalità: principalmente tre
- favorire l’emersione tempestiva della crisi,
- superare la crisi dell’impresa
- recuperare la continuità aziendale
la prospettiva: si rovescia, dall’imprenditore come soggetto dotato di poteri gerarchici si pone verso l’impresa come entità.
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