Speciale Pubblicato il 22/03/2019

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Concordato e accordi di ristrutturazione: qual è la sorte dei debiti tributari?

di Avv. Laura Biarella

Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle soluzioni concordate della crisi d’impresa in uno studio dei commercialisti



Il Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza è entrato in vigore il 16 marzo, limitatamente ad alcune tematiche ed aspetti, mentre la parte più corposa avrà vigenza a decorrere dal 15 agosto 2020. Nel frattempo, persistendo l’applicazione degli istituti regolati dalla Legge fallimentare e in vista dell’operatività della disciplina transitoria, il 20 febbraio scorso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, unitamente alla Fondazione Nazionale, ha diffuso un documento di ricerca sulla controversa tematica del trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

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Origine dei dubbi interpretativi e applicativi

Le incertezze sono insorte in occasione della Legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016) che aveva novellato l’art. 182 ter della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, nel concordato preventivo e nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F. La rinnovata disciplina, fin dall’esordio, si era manifestata ambigua, così originando una serie di questioni nell’ambito delle fattispecie di concordato ed accordi di ristrutturazione e, più propriamente, in ordine al trattamento dei crediti tributari e contributivi.

I rappresentati dubbi interpretativi avevano reso difficoltosa la gestione delle proposte di concordato e dei piani di risanamento i quali, omettendo il ricorso alla transazione, prevedevano solamente la parziale soddisfazione dei debiti fiscali e contributivi. A ciò si aggiunga che, una pronuncia resa a livello europeo (Corte di Giustizia Ue del 7 aprile 2016), aveva fatto emergere, ulteriormente, in capo agli operatori del settore, l’esigenza di disporre di chiarimenti applicativi.

Fonti di chiarimento

Pertanto, le differenti problematiche emergenti dall’ermeneutica, come pure dall’operatività pratica dell’articolo 182 ter L.F., sono state oggetto di risposte a diversi livelli:

Dubbi superati

Dall’esame delle sopraelencate fonti consegue che:

Il Trattamento dei crediti tributari e contributivi nel nuovo Codice

L’articolo 88 del D. Lgs. n. 14 del 2019 disciplina la tematica de qua in modo completo e organico, scandendo, in ben cinque commi, le differenti fasi.

Come anche evidenziato nella Relazione Illustrativa al Codice della crisi e dell’insolvenza, il relativo art. 88 non si discosta dalla formulazione dell’art. 182 ter L.F. introdotta con l’art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n. 232. Più in dettaglio, in merito alla struttura dell’articolo 88:



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