Speciale Pubblicato il 31/10/2022

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Congedi maternità, paternità, parentali - Guida aggiornata 2022

di Remo Christopher Borghese

Tutti gli aspetti principali dei congedi di maternità, paternità, parentale per lavoratori dipendenti e autonomi. Come si utilizzano. Le novità dal 13.8.2022



I lavoratori dipendenti e, in misura minore gli autonomi,  godono di alcuni periodi collegati alla nascita dei figli  in cui è possibile astenersi dal lavoro, godendo  di una indennità economica garantita di norma dall'INPS. Vediamo le principali misure previste per la tutela della genitorialità.

Congedo di maternità -  come funziona

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio .

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.(vedi qui i dettagli sul calcolo dell'indennità)
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

A  CHI SPETTA il congedo di maternità retribuito: 

  1.  alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
  2.  alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
  1.  alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.);
  2.  alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.);
  3.  alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.);
  4.  alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.).
  5. lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate, tenute però a versare il contributo con l'aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa; (vedi qui i dettagli sulle modalità di fruizione "Maternità e paternità gestione separata"  Leggi anche Riposi maternità anche  contemporanei per le autonome)
  6. alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (che percepiscono la relativa indennità dall'amminstrazione cui appartengono, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.)

A questi soggetti spetta di norma :
a) prima del parto

b) dopo il parto

Con la legge di bilancio 2019 il congedo per le neomamme lavoratrici è cambiato nel senso che è data la scelta alla madre di spostare in avanti il periodo utilizzandolo tutto dopo il parto.  Infatti, chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi “in dote” l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. 

In merito leggi  le nuove istruzioni INPS :   Maternità flessibile documenti solo al datore di lavoro e l'interessante chiarimento di  Giurisprudenza: "Congedo maternità flessibile: indennità anche con documentazione incompleta"  e 

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
In caso di ricovero del neonato  in una struttura pubblica o privata, la madre può sospendere, in tutto o in parte, il congedo post partum (art. 16 bis comma 1 T.U. ), riprendendo nel frattempo l’attività lavorativa e differendo la fruizione del periodo di congedo residuo a partire dalla data di dimissioni del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio subordinatamente alla sussistenza della compatibilità della ripresa dell’attività lavorativa con il proprio stato di salute (comma 2 dell’art. 16 bis T.U.). Tale compatibilità, per espressa disposizione normativa, è comprovata da “attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa”.

In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso), nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.lgs. 119/2011).
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso .
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).
In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

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Congedi di paternità obbligatori e facoltativi

CONGEDO DI PATERNITA' IN SOSTITUZIONE DELLA MADRE

L’art. 28 del D.lgs. 151/2001, riconosce il congedo di paternità, ossia il diritto al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, ma solo nei seguenti casi:

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre, anche nel caso di madre lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità prevista dall’art.66 T.U.  In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto.
In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, in tutto o in parte, fino alla data di dimissioni del bambino.
CONGEDO OBBLIGATORIO  E CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI

 Il congedo obbligatorio  retribuito per i padri  lavoratori dipendenti  era stato istituito dalla legge Fornero del 2012, per un solo giorno  e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La finalità della norma era contribuire  alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo, in alternativa a uno dei giorni di congedo materno, su libera scelta dei genitori.

Dal 2021 il congedo obbligatorio è passato a 10 giorni retribuiti. 

 Con la legge di stabilità 2022 (L. 234-2021) la norma è passata a regime quindi  non ha  più scadenza.

Leggi in merito "Congedo di paternità 2022 le prime istruzioni"
Da notare che:

VEDI ALL'ULTIMO PARAGRAFO LE NOVITA' APPORTATE DAL D.LGS 105 2022

Congedo parentale

Il congedo parentale non va confuso con il congedo di maternità/paternità, infatti esso si traduce in periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, ma non ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali e adottivi che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi.

I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

 Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Tale diritto spetta:

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione.
Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell'orario non deve però superare il 50%.

Indennità economica del congedo di maternità e paternità

Per i congedi parentali ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.
Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

RETRIBUZIONE SPETTANTE CONGODI MATERNITA PATERNITA

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).

Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Novità dal 13 agosto 2022 dlgs 105 2022


AGGIORNAMENTO REDAZIONE 10.10.2022

II decreto legislativo n. 105-2022   pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022. (QUI IL TESTO) ha previsto alcune novità,  entrate in vigore il  13 agosto 2022.   Il provvedimento  recepisce  infatti  la direttiva europea 2019/1158, in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e coloro che devono prestare assistenza a familiari anziani o disabili (cd. caregivers) .

Le principali novità per quel che riguarda i congedi sono: 

CONGEDO PATERNITA OBBLIGATORIO 

Con il  nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri:

In tema di CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO, successivo a quello obbligatorio,  e indennizzato solo al 30% :

CONGEDO STRAORDINARIO E MATERNITA LAVORATRICI AUTONOME

SANZIONI 

La nuova formulazione del congedo di paternità obbligatorio  prevede  in caso di " rifiuto, opposizione o  l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro" per paternità  la sanzione amministrativa da  euro 516 a euro 2.582 a carico del datore di lavoro.



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