L’art. 2 del D.L. n. 663/1979 definisce la malattia “un’infermità comportante incapacità lavorativa” che , pur in mancanza di prestazione lavorativa, da il diritto al trattamento economico ed alla conservazione del posto di lavoro . E' necessario che l'evento sia certificato da un medico e con la previsione di un’assoluta o parziale incapacità di lavoro e la necessità di assistenza medica e di somministrazione di mezzi terapeutici).
In caso di malattia il dipendente di uno studio professionale (si fa riferimento al CCNL CONFPROFESSIONI) ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare ( il cd. "periodo di comporto") e inoltre , tale periodo è elevato di ulteriori 90 giorni qualora le assenze siano dovute a malattie specifiche e gravemente invalidanti .
Alla scadenza del periodo di comporto i dipendenti possono beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita previa presentazione di apposita documentazione medica.
Vediamo i vari aspetti in maggiore dettaglio nei paragrafi che seguono.
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Per approfondire gli altri aspetti del CCNL Studi professionali vedi "Contratto Studi professionali sintesi e retribuzioni in vigore "
Il "Periodo di comporto" per malattia è il periodo massimo di assenza per malattia nel quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto nell’anno solare
Nel predetto limite di 180 giorni fissato dal CCNL Confprofessioni si conteggiano tutte le assenze per malattia verificatesi nell’arco temporale di riferimento e per anno solare è da intendersi un periodo mobile di 365 giorni calcolato a ritroso partendo dall’ultimo evento morboso.
Si conteggiano anche i giorni non lavorati e festivi cadenti nel corso della malattia, tranne quelli che precedono o seguono le date di inizio e termine indicate nel certificato medico.
Inoltre il periodo di conservazione del posto è elevato di ulteriori 90 giorni qualora le assenze siano dovute a specifiche malattie, quali patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare o morbo di Cooley, ovvero nelle ipotesi di periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali.
ATTENZIONE non sono calcolate nel periodo di comporto :
Il contratto collettivo degli studi professionali prevede anche:
Periodo di aspettativa non retribuita : come disposto dall’art. 108 del CCNL, alla scadenza del periodo di comporto, i dipendenti possono beneficiare, previa presentazione di apposita documentazione medica, di un periodo di aspettativa non retribuita, computabile nell’anzianità anzianità di servizio , stabilito in un massimo di 180 giorni ( ai lavoratori affetti da particolari malattie la conservazione del posto è garantita per 270 giorni, prolungabili per ulteriori 8 mesi in relazione allo stato della patologia dietro richiesta che deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia).
Ulteriori agevolazioni per i lavoratori affetti da patologie gravi : in presenza di patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare o morbo di Cooley, ovvero nelle ipotesi di periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni, il datore di lavoro deve garantire il 100% della retribuzione media giornaliera per i primi 2 mesi e il 70% per il terzo mese .
In quest'ultimo caso l'Ente bilaterale EBIPRO eroga un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione se in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 12 mesi.
Il trattamento economico della malattia, stabilito dall’art. 104 del CCNL , prevede che il lavoratore malato, anche in prova, ha diritto ad un trattamento economico ovvero :
ESEMPIO PRATICO BUSTA PAGA CON INDENNITA' DI MALATTIA
Malattia lavoratore studio professionale per un impiegato con paga euro 1.500 lorda - aliquota INPS carico dipendente 9.19 % ; il contratto CCNL di riferimento prevede una retribuzione della carenza al 100 % e una integrazione della malattia con la percentuale del 75 % ( malattia dal 4° al 20 giorno).
Quindi in caso di 8 giorni di assenza per malattia si avra il seguente calcolo
1) Calcolo retribuzione ordinaria: ( giorni 26 - 8 = giorni 18) = euro 1.500/26 x 18 = euro 1.038,46
2) carenza malattia a carico datore lavoro : giorni 2 ( 1.500/26x 2 ) = euro 115,38
3) Determinazione della retribuzione media giornaliera : 58.33€ ( nel calcolo per la media giornaliera impiegati si avrà 1.500 : 30 = € 50,00 + rateo : 1500/12 x 2 / 30 = euro 8,33 = 58,33)
4)Determinazione dell’indennità economica a carico INPS : i giorni da indennizzare sono 6 al 50 % ovvero : 58.33 x 6 x 50 % = euro 174,99.
5) Integrazione a carico azienda:come previsto dal CCNL di riferimento il dipendente ha diritto ad un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS, a carico dell’azienda, in modo da raggiungere il 75% per i giorni dal 4° al 20°, della retribuzione netta che avrebbe percepito in caso di normale svolgimento del rapporto ( 6 giorni spettanti ).
1.500/ 26 x 6 = normale retribuzione spettante al dipendente = euro 346,15 x 75 % = euro 259,61
LORDIZZAZIONE : essendo il 9,19% l’aliquota contributiva a carico del dipendente, il coefficiente di lordizzazione si ottiene nel modo seguente: 100 – 9,19 = 90,81 100 : 90,81 = 1.10120
€ 174,99 X 1.10120 = € 192,84
Integrazione a carico del datore di lavoro € 66,77
6) Imponibile INPS : 1.038,46 + 66,77 = € 1,105,23
7) Contributi INPS a carico dipendente: € 1.105 X 9,19% = € 101,54
8) Imponibile fiscale: € 1,105,23 – 101,54 + 174,99 = € 1,178,68
Sull’imponibile fiscale del mese dovrà essere calcolata l’imposta lorda e, dopo aver riconosciuto le detrazioni mensili spettanti, dovrà essere determinata l’imposta netta da trattenere al dipendente ).