Era stata firmato lo scorso 21 dicembre 2018 da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro aderenti (circa l'87% del totale in Italia). L'accordo è stato ratificato dal Consiglio Direttivo di assolavoro e dalle assemblee dei lavoratori nel mese di febbraio 2019 . Questi tipi di contratto hanno riguardato nel 2017 oltre 700mila persone e hanno avuto un ulteriore incremento nel 2018 proprio a seguito dell'introduzione del Decreto Dignità.
Il 15 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo completo e definitivo del CCNL in vigore dal 1.1.2019 al 31.12.2021 che accoglie integralmente l'accordo del dicembre 2018 .
Il testo completo del contratto è composto di 56 articoli e 11 allegati ( vedi allegato in fondo all'articolo).
Di seguito vediamo i principali aspetti di novità.
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A far data dal 1° gennaio 2019:
Il nuovo accordo prevede anche la possibilità di eseguire contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di lavoratori che sono assunti alle dipendenze dell’agenzia con contratto a tempo indeterminato senza limite di durata massima.
Da segnalare tra le disposizioni più rilevanti del nuovo accordo quelle che superano alcuni rischi derivanti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.17/2018, relativa alle disposizioni del Decreto Dignità.
La prassi ministeriale infatti include computo dei 24 mesi alla successione di contratti a termine intercorsi tra le Parti tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione anche antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma. Questa indicazione comportava, secondo Assolavoro, che sarebbero state non meno di 53mila le persone che a gennaio 2019, raggiunti i 24 mesi di lavoro con la medesima Agenzia, non sarebbero potute più essere impiegate con un contratto di somministrazione a termine .
Il CCNL somministrazione ASSOLAVORO dispone che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni, qualunque sia il numero di mesi di impiego )
In sintesi quindi :
Contratti tra 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 si calcolano al massimo per 12 mesi |
Max 12 mesi |
Contratti precedenti il 1° gennaio 2014 |
Non si calcolano |
Durata massima contratto con utilizzo nella stessa azienda |
24 mesi |
Durata massima contratto con utilizzo presso aziende diverse |
48 mesi |
Il Ccnl incrementa il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 che prevede di norma sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .
Sono ammesse però otto proroghe nei casi seguenti:
Altri aspetti del nuovo accordo riguardano il welfare di settore , la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):
L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.
Si riconferma la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il lavoro domestico. Il sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.
Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.