La parte più incisiva delle novità in materia pensionistica previste per il 2019 è quella contenuta nel decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019), in vigore dal successivo 29 gennaio.
Il decreto contiene le due misure “bandiera” al centro della campagna elettorale di M5S e Lega e nucleo fondante del contratto di governo giallo-verde:
Sebbene già nel passato sia stato fatto altrettanto (la c.d. riforma Fornero/Monti venne avviata con il decreto legge n. 201/2011), appare senz’altro discutibile la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge che, a mente dell’art. 77 Cost., presuppone la presenza di casi straordinari di necessità e d’urgenza che, ad onor del vero, appaiono poco rinvenibili in materia pensionistica, almeno con riguardo alle previsioni e ai profili che l’attuale legislatore intendeva regolamentare e/o novellare (in primis, anticipazione dell’età pensionabile per i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell'Inps ed i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria), nonostante lo sforzo governativo sul punto di ritenere incompatibile con il percorso legislativo ordinario l’intervento sul c.d. reddito di cittadinanza (istituto questo che assorbe buona parte del d.l. n. 4/2019).
L'idea di fondo dell’intervento in materia pensionistica mutua essenzialmente dall’idea di ripristinare il vecchio sistema delle quote, abolito dalla riforma del 2011, consentendo così al lavoratore di sommare l'età anagrafica a quella contributiva per raggiungere un valore che consente l'uscita.
L’intervento in esame non si limita però alla (re)introduzione di una quota di accesso alla pensione anticipato di vecchiaia (nello specifico Quota 100), ma va oltre, intervenendo anche su altri profili pensionistici.
Con queste novità, allo stato, risultano quindi almeno cinque le chance di uscita, che possono interessare anche agli under 60:
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A decorrere dal 29 gennaio 2019, i fondi di solidarieta bilaterali di settore di cui al d.lgs. n. 148/2015, oltre le finalità previste nello stesso, potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso alla pensione “quota 100” entro il 31 dicembre 2021 (62 anni e 38 di contributi) e ferma restando la medesima modalità di finanziamento.
E' ciò che prevede il decreto 4-2019 in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà che dovrebbe risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,
Va sottolineato che l'assegno straordinario potrà essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
In altre parole, emerge la possibilità di accedere alla pensione con “quota 94”, atteso che quest'anno i lavoratori potranno lasciare il lavoro (anche) con almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione al 31.12.2018, a fronte di un impegno dell’azienda ad assumere nuovi lavoratori, riconoscendo agli interessati un assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali.
Ricordiamo che nell'ambito delle prestazioni previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 148/2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.
Dette disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione.; le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle prescritte finalità.
I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
I previsti accordi sindacali dovranno essere depositati, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con le modalità già individuate per questi atti, presso il competente Ispettorato territorial del lavoro.
Le disposizioni appena indicate si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
I fondi bilaterali di solidarietà attivi ad oggi sono i seguenti:
* Previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti di settori non coperti da cig e che non hanno costituto fondi di solidarietà bilaterali
** Riferito ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti escluse dal campo di applicazione della cig o dei fondi del proprio settore di appartenenza e che non abbiano costituito fondi bilaterali
*** Fondo di solidarietà del settore marittimo