Noto ormai a tutti la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.lgs. 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Il Decreto Legislativo entrerà in vigore in data 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
L’art. 356 disciplina l’Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.
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L’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza è istituito presso il Ministero della giustizia che ne esercita la sorveglianza. Lo stesso è formato da soggetti costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.
Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 28/01/2015, disciplina il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In particolare è dunque possibile l’iscrizione se si attesta il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti da Università di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.
E’ possibile l’iscrizione, inoltre, se si è svolto un periodo di tirocinio presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni.
Infine è possibile l’iscrizione a seguito di uno specifico aggiornamento nell’ultimo biennio di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso un ordine dei dottori commercialisti o avvocati ovvero presso un’università pubblica o privata.
In via del tutto residuale possono richiedere l’iscrizione i dottori commercialisti ed avvocati che documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Non pochi sono dunque gli interrogativi che gli addetti ai lavori si stanno ponendo.
Occorre in primis rammentare che molti dottori commercialisti e avvocati hanno svolto un tirocinio professionale triennale, propedeutico all’esame di stato, presso professionisti con incarichi giudiziali.
Rappresenta dunque assai complesso comprendere come in soli sei mesi si possa aver potuto maturare delle competenze teoriche e tecniche per cui sono stati scritti interi volumi. Resta assai difficile comprendere anche il così facile accostamento di liquidazioni forzate in capo ad un’impresa con la materia della crisi da sovraindebitamento.
Lungimirante ed indispensabile appare il recente intervento del dott. Andrea Foschi, consigliere nazionale dei dottori commercialisti con delega alle procedure concorsuali «quattro incarichi negli ultimi quattro anni è un limite che non tiene conto del fatto che i fallimenti, soprattutto quelli importanti, durano ben più di quattro anni, si finirebbe per escludere proprio chi ha avuto incarichi più importanti (Fonte Il Sole24 Ore)».
Appare inoltre opportuno ricordare come diversi fallimenti, che inizialmente non appaiono dotati di un ingente attivo, si rivelano invece proficue procedure idonee a soddisfare la massa creditoria. Si fa dunque fatica a comprendere, oltre all’ “esteso” lasso temporale quadriennale previsto dalla legge, anche lo spropositato numero di fallimenti richiesti ai fini dell’ammissione all’albo. Vengono esclusi dall’iscrizione all’albo, curatori con alle spalle ad esempio tre fallimenti nell’ultimo quadriennio, di cui due rilevatisi particolarmente fruttiferi grazie alle capacità della curatela, ed ammettere l’iscrizione a chi ne ha gestiti ad esempio sei nell’ultimo quadriennio, ma per questioni legate alla poca fortuna, solo in una procedura è emerso attivo soddisfacente.Si resta dunque in attesa di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore perché la legge, così come dettata, se pur richiamando al corretto dovere di formazione da parte del professionista, non premia la meritocrazia né tantomeno sembra tener conto degli innumerevoli tecnicismi liquidatori, gestori ed investigativi a cui è tenuta la curatela, della complessità organizzativa della procedura concorsuale.