Il diritto al rimborso dell’IVA può essere esercitato solamente in presenza di determinate condizioni, in difetto delle quali i contribuenti sono “abilitati” solamente a riportare a nuovo il credito IVA per scomputarlo nell'esercizio successivo.
Una specifica eccezione è prevista – con la spettanza comunque del diritto al rimborso – se il contribuente ha cessato l'attività nel corso dell'anno.
Il rimborso può essere chiesto sia in sede di dichiarazione annuale, sia in presenza di crediti infrannuali nei primi tre trimestri dell’anno (mentre il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale).
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I requisiti previsti per ottenere il rimborso dell’IVA sono di seguito indicati:
Al di fuori dei casi indicati, la richiesta di rimborso può essere validamente effettuata se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze a favore del contribuente, nei limiti dell'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale e, comunque, per un importo non superiore alla minore delle eccedenze (art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Per determinare l’importo rimborsabile non devono essere considerati solamente gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati nell’anno, ma anche quelli relativi ad anni precedenti, a meno che la relativa imposta non sia stata utilizzata in detrazione su importi a debito o compensata con altre imposte.
Se quindi con la dichiarazione relativa all’anno di imposta X viene richiesto il rimborso di un’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili effettuato nell’anno X - 1, la dichiarazione Iva di quell’anno deve evidenziare un credito di importo uguale o superiore a quello richiesto per il bene ammortizzabile.
Gli (eventuali) utilizzi in compensazione con altre imposte non devono intaccare l’importo relativo al bene ammortizzabile.
Il contribuente che presenta un credito IVA in un dato periodo di imposta e che decide, in tutto o in parte, di chiederlo a rimborso, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, deve verificare la necessità di presentare specifica garanzia.
L’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce le condizioni per l’esonero o la presentazione della garanzia.
In alcune ipotesi, la procedura intesa ad ottenere il rimborso dell’IVA è subordinata all’apposizione, da parte dei professionisti a ciò abilitati, del visto di conformità.
Secondo il vigente art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973), il rimborso del credito IVA fino a 30.000 euro è erogato senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti (dichiarazione sostitutiva).
Il limite di 30.000 euro è riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
In tali casi, i controlli del “certificatore” per il rilascio del visto di conformità devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA.
È pertanto necessario verificare:
la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.