Entro il prossimo 30 aprile 2019, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono provvedere all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. L'approvazione può avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio esclusivamente se tale possibilità è prevista dallo statuto e sussistono specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.
Recentemente il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili è intervenuto sulla questione. Secondo il CNDC infatti, le novità normative in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche e quelle sulla rivalutazione dei beni di impresa possono essere cause che giustificano il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà, e qualora tali novità normative siano applicabili dalle società stesse.
Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi che seguono, la normativa, le considerazioni del Consiglio nazionale Commercialisti e le procedure previste per il differimento.
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Relativamente ai termini di approvazione del bilancio la riforma del diritto societario ha previsto una più rigida disciplina nel caso la società intenda avvalersi del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
Le ipotesi previste per il differimento dei termini di approvazione del bilancio sono solo quelle specificatamente previste dall’art. 2364 del codice civile, ossia:
È inoltre possibile lo slittamento per cause di forza maggiore, ad esempio furti, incendi, alluvioni…nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
In presenza di una dellesituazioni citate , gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio (d’esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata.
Nell’ambito delle “particolari esigenze” si fa presente che l’evoluzione della normativa e l’introduzione di nuovi principi contabili possono costituire fattispecie che giustificano il differimento del termine di approvazione del bilancio qualora determinano difficoltà operative o nuovi adempimenti alla base della redazione del bilancio d’esercizio .
Come detto, il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (di seguito “CNDC”) con il comunicato stampa del 21 febbraio 2019 sulla questione delle tempistiche di approvazione dei bilanci da parte delle società per azioni e delle S.r.l. ha osservato che le novità normative in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche e le novità riguardanti la rivalutazione dei beni di impresa possono essere cause che giustificano il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci.
Il CNDC ritiene che queste due novità stiano generando infatti non pochi problemi ai soggetti chiamati alla redazione del bilancio d’esercizio che possono costringere gli amministratori a redigere il bilancio in ritardo rispetto ai tempi previsti.
In particolare:
Secondo il CNDC il breve tempo a disposizione e la possibilità di pubblicazione di nuovi documenti di prassi operativa sui temi analizzati in precedenza, diretti a dare quelle indicazioni di dettaglio necessarie a superare le criticità , rendono evidente che sussistono oggettive condizioni che determinano la probabilità che il tempo previsto possa non essere sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle norme.
In base a queste considerazioni secondo il CNDC ci sono le basi affinché gli operatori optino, qualora sia previsto dallo statuto societario, per il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci.
I soggetti incaricati del controllo legale del bilancio devono :