Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che introduce il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, attuando la legge delega (Legge 19 ottobre 2017, n. 155), ha inciso anche in ordine alla tematica degli acquisti degli immobili da costruire, per tutelare i promissari acquirenti nelle eventuali ipotesi di dissesto delle imprese costruttrici, che intercorra prima della stipula dell’atto definitivo di vendita.
Tale disciplina era stata introdotta e regolata dal D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”. Nell’intenzione originaria, la disciplina tendeva a tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, in specie coinvolti nelle vicende di dissesto delle imprese costruttrici (quando l’immobile oggetto della vendita sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, ovvero l’impresa costruttrice sia stata sottoposta ad una procedura concorsuale), prima della stipula dell’atto definitivo di vendita, con l’effetto dello scioglimento del contratto preliminare su iniziativa del curatore e la conseguente difficoltà, in capo al promissario acquirente, di recuperare le somme già versate al promittente venditore, a titolo di caparra o di acconto sul prezzo. Il decreto delegato del 2005 provvedeva a tutelare la parte acquirente persona fisica “che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire” o che, comunque, abbia stipulato un contratto avente per effetto l’acquisto, sia pure non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o di un altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.
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Le modifiche normative contenute nel Codice si applicheranno soltanto ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto, oppure presentato, in ipotesi di Scia, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificatrici del D. Lgs. n. 122 del 2005, quindi a decorrere dal 16 marzo 2019. In linea col comma III dell’articolo 389 del Codice, le nuove norme si applicano anche prima che siano adottati i decreti ministeriali deputati a dettare i moduli standard della fideiussione e della polizza assicurativa: in tal caso il contenuto di questi negozi sarà determinato dalle parti “nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni”.
Sono gli articoli 385, 386, 387, 388 e 389, del nuovo Codice, ad innovare alcuni articoli del D. Lgs. n. 122 del 2005: