Entro il prossimo 30 aprile 2022, ossia 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31/12/2021, le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono convocare l’assemblea dei soci per approvare il relativo bilancio di esercizio.
Ad oggi infatti non è stato prorogato il termine dei 120 giorni in 180, come avvenuto per i bilanci 2019 e 2020, per cui si applica il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di 120 giorni:
Con la chiusura del bilancio d’esercizio viene evidenziato il risultato dell’esercizio che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per la scelta della relativa destinazione. Di conseguenza in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (utile o perdita).
A seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono essere così sintetizzate:
In caso di Utile
In questo ultimo caso, la delibera di distribuzione degli utili va registrata entro 20 giorni (art. 4, Tariffa parte I, DPR.131/86) con assolvimento dell’imposta fissa di euro 200 (R.M. n. 174/2000).
In caso di Perdita
Vediamo ora di analizzare tutti i passi da compiere in caso di distribuzione ai soci dell’utile conseguito nel 2021.
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Qualora in sede di approvazione del bilancio venga deliberata la distribuzione dell’utile dell’esercizio, il relativo verbale deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 euro.
Questo è stato precisato anche dall'Agenzia delle Entrate con Circolare dell'Agenzia n. 18/E del 29/05/2013, il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso. I verbali di approvazione del bilancio che danno luogo a distribuzione di utili vanno ricondotti nell’ambito applicativo della lettera d) dell’articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che ricomprende tutte le assegnazioni fatte ai soci sia durante lo svolgimento dell’attività sociale sia al momento dello scioglimento della società e della sua liquidazione.
Il bilancio che indica anche una distribuzione di utili in denaro, è soggetto all’obbligo di registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lettera d), n. 1 della Tariffa allegata al TUR.
Il bilancio di esercizio e il bilancio finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili devono essere necessariamente registrati prima della loro presentazione al Registro delle Imprese. Ai fini della registrazione, da effettuare tramite il mod. 69, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate 2 copie del verbale stesso nonché la ricevuta del versamento. (RM 22.11.2000, n. 174/E)
Vediamo esattamente tutti i passi da compiere per non sbagliare, una volta che l'assemblea ha deliberato la distribuzione degli utili ai soci:
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto alcune novità nel regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze, prevedendo l’applicazione della ritenuta al 26% anche sui dividendi/sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate. L’obiettivo dei cambiamenti introdotti dalla Finanziaria 2018 è stato quello di uniformare l’imposizione sugli utili di natura qualificata e non qualificata delle persone fisiche non imprenditori, prevedendo anche per i primi la tassazione tramite ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% in luogo della tassazione con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile parziale (40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili).
Le modifiche sulla tassazione dei dividendi introdotti dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede un regime transitorio per gli utili formati fino al 31 dicembre 2017 anche se deliberati successivamente. Per una disamina completa della normativa si invia all’articolo "Dividendi e distribuzioni utili 2021: come devono essere tassati"
Pertanto, in linea generale, dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti ai soci sono tassati nell’anno di percezione con ritenuta a titolo d’imposta del 26% operata dalla società, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. Tuttavia è bene ricordare che per le partecipazioni qualificate la tassazione al 26% si applicherà per gli utili prodotti dal 2018, mentre per gli utili prodotti fino al 2017 opererà una disposizione transitoria (contenuta nella Legge di bilancio 2018 articolo 1 comma 1006), in base alla quale "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017", (ad esempio su utili prodotti nel 2017, e deliberati nel quinquiennio 2018 - 2022, la società non dovrà applicare la ritenuta del 26% in quanto i dividendi concorreranno al reddito complessivo nella misura del 58,14%).
Riassumendo brevemente:
Scarica GRATIS il fac-simile di Verbale per la distribuzione dei dividendi
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