Introdotta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (L. 119/2018) la possibilità di usufruire della definizione agevolata
Di seguito vediamo come funziona questa possibilità e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019
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La definizione agevolata degli atti impositivi è disciplinta all'articolo 2, comma 1 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018). Per espressa previsione normativa può riguardare:
purché notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018). Tali atti dovevano essere non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.
La definizione si considera perfezionata con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dal 24.10.2018 (termine: 23.11.2018) o, se più ampio, entro il termine concesso per il ricorso avverso l’atto impositivo (60 giorni dalla notifica, o anche, in caso di presentazione di istanza di adesione, 150 dalla notifica, cioè 60 + 90).
Il vantaggio ottenuto dai contribuenti mediante questa definizione è riconducibile alla cancellazione delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori (rimane solamente la maggiore imposta).
L’art. 2 in commento in sede di conversione in legge del DL, ha subito solo modifiche di carattere formale, rimanendo sostanzialmente fedele all’originaria impostazione.
Nel corso di Telefisco 2019, l'incontro tra l'Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata, è stato chiesto se ai fini dell’imposta di registro risultano definibili soltanto gli avvisi di liquidazione relativi alle violazioni agli articoli 71 e 72 del Dpr 131/86, nonché gli avvisi di liquidazione relativi al recupero dell’agevolazione “prima casa” e della piccola proprietà contadina.
Nel rispondere l'amministrazione finanzaria, come pubblicato a pagina 18 del Sole24ore del 1° febbraio 2019, ha chiarito che ai fini della individuazione degli atti definibili in via agevolata in materia di imposta di registro e di successione valgono le indicazioni fornite con la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, la quale precisa che tra gli atti per i quali trova applicazione il trattamento agevolativo previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 rientrano:
Il 7 Novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento necessarie per il perfezionamento della definizione agevolata. Si ricorda che le scadenze sono diverse in base al tipo di atto:
Come esplicitato sul sito, i contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione e per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.
Attenzione: entro 10 giorni dal versamento sia questo in unica soluzione o la prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda le modalità di versamento in base ai singoli atti, le Entrate hanno chiarito che:
Tipologia di atto |
Modalità di versamento |
invito al contraddittorio |
per la compilazione del modello F24 il contribuente deve indicare
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per la compilazione del modello F23 il contribuente deve utilizzare:
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accertamento con adesione |
il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando
solo per il modello F24 deve essere indicato l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione corretta delle somme dovute. |
avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero |
il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando:
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