L’articolo 4 del decreto 119 prevede che i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010, di importo uguale o inferiore a 1.000 euro, siano automaticamente annullati.
La norma ha ad oggetto debiti:
- affidati all’agente della riscossione (non riguarda, quindi, riscossioni in forma diversa dal ruolo e dalla cartella di pagamento, o riscossi in proprio dagli enti locali o da altri enti);
- affidati tra il 2000 ed il 2010: i debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati prima del 2000 sono già stati annullati con altra disposizione (art. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n.228), quelli affidati dopo restano in carico all’agente della riscossione;
- di qualsiasi natura: non solo tributi, quindi, ma anche multe, contributi e quant’altro;
- di importo uguale o inferiore a 1.000 euro: per verificare la soglia si tiene conto della sorte capitale, delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La verifica deve essere fatta alla data di entrata in vigore del decreto 119 (e quindi al 24 ottobre 2018).
L'articolo continua dopo la pubblicità
L'articolo è tratto dall'ebook dello stesso autore La Pace Fiscale: tutte le sanatorie fiscali (eBook)
Potrebbe interessarti anche il Pacchetto: Pace Fiscale (Pacchetto eBook + Excel) - per il calcolo delle sanatorie previste dal DL. 119/2018
In presenza di tutte le condizioni sopra specificate, l’annullamento del debito è automatico, per cui il debitore non è tenuto a nessun adempimento.
L’annullamento è effettuato anche nel caso in cui i carichi inferiori a 1.000 euro siano compresi tra quelli per i quali il debitore abbia già aderito alle precedenti versioni della rottamazione delle cartelle di pagamento ; nel caso in cui, invece, il debitore non abbia aderito, dell’annullamento si terrà conto al momento della determinazione degli importi da versare ai fini della rottamazione-ter.
Si tratta di una disposizione che mira ad una pulizia di magazzino in capo all’agente della riscossione, che può così indirizzare i suoi sforzi verso le attività esecutive di maggiore rilevanza e di più alte probabilità di incasso. Gli enti creditori sono informati dell’annullamento dall’agente della riscossione, in via telematica o su supporto magnetico, ai fini del discarico.
La soglia dei 1.000 euro va verificata in relazione al singolo carico, non all’importo della cartella notificata. Se questa, ad esempio, riporta uno o più carichi autonomi (omessi versamenti di anni e tributi diversi, ad esempio), è con riferimento al singolo carico che si deve riscontrare se il debito è superiore a 1.000 euro (se inferiore, o se per ipotesi è uguale, deve essere annullato).
Il riscontro deve essere fatto al 24 ottobre 2018, il che significa che eventuali versamenti precedenti alla data possono avere ridotto il debito ad un importo inferiore alla sogli di 1.000 euro, con la conseguenza dell’annullamento automatico (si pensi ad esempio ad un rateizzo che ha portato un debito di 2.000 euro ad ammontare a 900 euro alla data di entrata in vigore del decreto).
I versamenti effettuati entro la data del 24 ottobre, anche nel caso in cui il debito fosse già stato inferiore a 1.000 euro, restano in ogni caso definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
I versamenti effettuati dal 24 ottobre in poi, invece, se relativi a debiti inferiori a 1.000 euro a quella data, sono:
- imputati alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata delle cartelle anteriormente al versamento;
- imputati a debiti scaduti o in scadenza;
- rimborsati al debitore.
Si noti che l’ordine dettato dalla norma sembra perentorio, quindi, in presenza di debiti scaduti, dovrebbe escludersi che l’agente possa procedere al rimborso di quanto versato al debitore.
Nei casi in cui, quindi, non esistano debiti e l’agente della riscossione proceda al rimborso, lo stesso agente presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme riscosse dopo la data di entrata in vigore del decreto 119 in relazione ai carichi inferiori o uguali a 1.000 euro; in mancanza di restituzione entro novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione procede alla compensazione nei confronti dell’ente creditore, utilizzando a tal fine le somme da riversare.