Speciale Pubblicato il 15/02/2019

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Mini Ires 2019 per gli enti non commerciali dopo la Legge di Bilancio 2019

di Dott. Visconti Gianfranco

Mini Ires dal 24 al 15 per cento anche per gli enti no profit per il reddito derivante da attività commerciali accantonati a riserva



I commi da 28 a 34 dell’art. 1° della Legge n° 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019) hanno introdotto, anche per gli enti non commerciali, la c.d. “mini – IRES”, vale a dire la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 15% per la parte del reddito complessivo netto, cioè del reddito imponibile IRES, corrispondente agli utili del periodo di imposta precedente conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma tra:

Dal momento che la “mini-IRES” si applica alla quota del reddito imponibile dell’ente non commerciale rappresentata dagli utili dell’attività commerciale non prevalente da esso eventualmente svolta, sono esclusi gli avanzi di gestione generati dalle attività istituzionali senza scopo di lucro esercitate da tali enti.

Inoltre, se l’ente svolge attività commerciale deve tenere una contabilità separata che registra le operazioni contabili previste come obbligatorie dalla legge per poter usufruire dell’agevolazione. Ai fini della “mini-IRES” si considerano “riserve di utili disponibili” quelle formate con utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato a partire dall’esercizio 2018.

Gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi che godono dell’agevolazione devono essere finalizzati:

e possono essere acquistati anche attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing). Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

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Come determinare il costo degli investimenti e del personale dipendente

Per ciascun periodo di imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo di imposta 2019, deducibili a norma dell’art. 102 del TUIR, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (ad eccezione di quelli esclusi di cui sopra) assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio (per esempio, il 2019) rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali assunto al netto delle quote di ammortamento dedotte nell’esercizio precedente (continuando l’esempio, il 2018).

Per quanto riguarda invece il costo del personale dipendente,  i dipendenti devono essere utilizzati in strutture produttive localizzate nel territorio italiano e nel rispetto dei contratti collettivi e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Tale costo viene agevolato solo se e nella misura in cui le nuove assunzioni realizzano un incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati in attività commerciali da un ente non commerciale rispetto allo stesso numero rilevato nell’esercizio precedente (a partire da quello 2018).

Nel caso di lavoratori utilizzati anche nelle attività istituzionali senza scopo di lucro dell’ente, per l’individuazione del numero medio di dipendenti e del relativo incremento si considera il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto fra i ricavi e gli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi dell’ente.

Ai fini di quanto detto sopra, per ciascun periodo di imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare degli utili dell’attività commerciale dell’ente può essere computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo della somma degli investimenti in beni strumentali e del costo dell’incremento del personale dell’esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva  che eccede l’importo della somma degli investimenti in beni strumentali e del costo dell’incremento del personale può essere computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;

c) la parte dell’importo della somma degli investimenti in beni strumentali e del costo dell’incremento del personale che eccede gli utili accantonati a riserva può essere computata in aumento dell’importo della somma degli investimenti in beni strumentali e del costo dell’incremento del personale dell’esercizio successivo.

Infine, la “mini-IRES” è cumulabile con altre agevolazioni fiscali eventualmente concesse all’ente, ad eccezione di quelle che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito (per esempio, quelli previsti dall’art. 145 TUIR o dalla Legge 398/1991) e di quella prevista dall’art. 6 del DPR 601/1973 che dimezza l’IRES alle persone giuridiche, vale a dire alle associazioni riconosciute e fondazioni, che operano nei settori previsti da questa disposizione (assistenza sociale, beneficienza, istruzione, ecc.).

Segnaliamo, comunque, la perplessità che desta un beneficio fiscale destinato ad agevolare gli investimenti ed il costo del lavoro delle attività commerciali degli enti non commerciali, come se questi fossero delle imprese, invece di agevolarne le attività istituzionali di utilità sociale, specialmente in un periodo come questo caratterizzato dalla scarsità di risorse pubbliche da destinare ad agevolazioni fiscali.



TAG: Terzo Settore e non profit