L’art. 2 del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni nella legge 26 2019, individua i beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc), i quali devono essere in possesso cumulativamente di diversi requisiti, che sono:
1) il criterio di cittadinanza, della residenza e del soggiorno,
2) il criterio del reddito e del patrimonio;
3) il criterio del godimento di beni durevoli.
Si ricorda che l'istituto del Reddito di cittadinanza prevede:
REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO, ASSENZA DI CONDANNE
Il componente del nucleo familiare che richiede il reddito di cittadinanza deve essere:
* Nella l. 26/2019 si è specificato che per il termine “familiare” si applica la definizione di familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.( Vedi paragrafo sotto dedicato ai cittadini UE)
In sede di conversione in legge, è stato inserito un ulteriore requisito di carattere giudiziario, ossia il richiedente non puo avere:
La circolare n.100 2019 dell'INPS , che ha fornito molti chiarimenti sulle novità della legge di conversione, ha specificato che nei nuclei familiari in cui è presente una persona oggetto di misure giudiziarie, il coefficente di equivalenza per il calcolo dell'importo di RDC non terrà conto della presenza di tale soggetto.
Esempio: in un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il coefficente di equivalenza è pari a 1,4 , così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza tenere conto del terzo componente sottoposto alle predette misure .
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Con riguardo al requisito del reddito e del patrimonio, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, c.d. ISEE , inferiore a 9.360 euro. La l. 26/2019 ha aggiunto che per i nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del dpcm n. 159 del 2013 Viene preso in considerazione il cd ISEE Minorenni. (Ad esempio nel caso del genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figliom il genitore naturale si considera facente parte del nucleo familiare del figlio);
2) un valore del patrimonio immobiliare sia in Italia che all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare in Italia ed all’estero , come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di :
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza . La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
Sul tema punto, l’art. 1bis dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - fatte salve le eccezioni indicate piu avanti - debbano produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. La certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana . Sono esclusi da tale obbligo:
REQUISITO DEL GODIMENTO DEI BENI DUREVOLI
Per quanto concerne il requisito del godimento dei beni durevoli, l’art. 2 del d.l. 4/2019 stabilisce che:
a) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere disponibilità di :
b) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Infine, il decreto legge prevedeva fossero esclusi dal diritto al reddito di cittadinanza i nuclei familiari nei quali ci fossero soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.
In sede di conversione è stato precisato che, fermo restando il periodo di tempo in oggetto, l'esclusione viene limitata al componente disoccupato (del nucleo familiare) che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo quindi nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.
SCALA DI EQUIVALENZA DEL REDDITO DI CITTADINANZA
1 | per il primo componente del nucleo familiare, |
+ 0,4 | per ogni ulteriore componente di maggiorenne |
+ 0,2 | per ogni ulteriore componente minorenne |
fino ad un massimo di 2,2 (modifica apportata dalla legge di conversione n. 26-2019) |
In tema di diritto di soggiorno è utile ricordare che possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione europea:
La richiesta di permesso di soggiorno va effettuata alla questura competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
La durata del permesso di soggiorno varia a seconda dei motivi del soggiorno; per motivi di lavoro subordinato non può essere di durata superiore a due anni . Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale e sempre che permangano i requisiti previsti per il rilascio.
Ai cittadini extracomunitari può essere riconosciuto anche il soggiorno di lungo periodo, che è disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 3/2007 che ha novellato il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998).
Ai fini del rilascio del permesso lo straniero deve dimostrare, salvo determinati casi, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato, salva revoca o perdita a date condizioni, ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La cittadinanza dell'Unione costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. La direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 è attuata nel d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 prevede tali diritti ai seguenti soggetti:
- al "cittadino dell'Unione";
- al familiare, che non ha la cittadinanza di uno Stato membro e che può essere:
A tali soggetti, bisogna aggiungere l’ulteriore categoria di persone, regolata dall’art. 3 del d.lgs. 30/2007, il quale prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l’ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione Europea non compreso fra quelli suindicati, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.
(...) E’ importante evidenziare che l’ingresso è consentito a tutti i cittadini comunitari ed ai loro familiari in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. Ciò vale anche per essere ammessi sul territorio nazionale; però, i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, salvo che siano in possesso della carta di soggiorno.
I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, purché siano in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Il diritto di soggiorno si estende anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2021 il decreto del Ministero del Lavoro sulle modalità per la suddivisione del Reddito di cittadinanza in piu carte RDC intestate ai diversi componenti del nucleo familiare che specifica anche i relativi limiti di prelievo in contanti. Si tratta del decreto ministeriale del 30 aprile 2021 e prevede che a ogni componente maggiorenne sia attribuita una quota uguale , sempre che l'importo superi i 200 euro.
Si attendono in merito le istruzioni operative da parte dell'INPS.
La legge istitutiva del reddito e della pensione di cittadinanza non disciplinava espressamente la possibilità di modificare il titolare della prestazione o i dati anagrafici dichiarati in domanda. L'istituto ha comunicato che ora è possibile aggiornare o modificare:
purché la domanda sia in corso di istruttoria e non sia stata oggetto di revoca o decadenza e purché non sia esaurita la durata (18 mesi) della prestazione di RdC/PdC.
Le variazioni possibili sono le seguenti:
- la variazione delle generalità, ovvero dei dati anagrafici del richiedente la carta e del tutore, ove presente;
- la variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di residenza del richiedente;
- la variazione degli estremi del documento di riconoscimento, ovvero dei dati del documento di riconoscimento del richiedente e/o del tutore, ove presente;
- la variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).
Si fa presente che l’aggiornamento dei dati anagrafici del richiedente e/o del tutore, l’indicazione di un nuovo titolare della carta comportano in ogni caso la generazione e il rilascio di una nuova carta da parte di Poste Italiane.
Tutte le modifiche potranno essere richieste di persona presso le Strutture territoriali Inps, anche tramite PEC, previo possesso di idonea documentazione, ovvero di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e di ogni altra documentazione che attesti la necessità di modifica dei dati (ad esempio, provvedimento di nomina di un tutore).
Il Reddito di cittadinanza ha subito alcune modifiche durante l'emergenza epidemiologica per adattarsi alle retrizioni dei movimenti dei cittadini e soprattutto al diffondersi delle difficolta economiche delle famiglie .
Con il recente decreto Sostegni 2021 sono stati stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l’erogazione del sussidio economico agli aventi diritto, molto piu numerosi che negli anni precedenti.
Un' altra importante novità riguarda il fatto che per l'anno 2021, ai componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza è possibile stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto, sempre che il valore del reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui.
In tali ipotesi il RDC resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di 6 mesi.
Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.