La Legge di bilancio 2019 ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01/01/2019, l’immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2018. In questo approfondimento facciamo il punto su come funziona quest'opportunità.
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Come anticipato, la Legge di bilancio 2019 al comma 66 dell'articolo unico, ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa l’immobile che soddisfi due requisiti:
L'operazione si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva e ha effetto dal 1° gennaio 2019. In generale, l’opzione va esercitata entro il 31/05/2019 ed il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%. Per l’esercizio dell’opzione rileva il “comportamento concludente” che consiste nella semplice annotazione contabile:
La legge di bilancio 2019 richiama in toto la Legge di bilancio 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 art.1 c.121) praticamente senza modificare nulla se non:
Si ritiene possano applicarsi le regole di prassi delle precedenti estromissioni ovvero:
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI 2019 | |
Termine esercizio opzione | 31.05.2019. Rileva il comportamento conludente ovvero la rilevazione nel libro contabile o nel registro dei beni ammortizzabili |
Data effetto esercizio opzione | 01.01.2019 |
Aliquota imposta sostitutiva IRPEF IRAP | 8% |
Termini versamento imposta sostitutiva |
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Requisiti immobile | Essere strumentale per destinazione o per natura ed essere posseduto alla data del 31.10.2018 |
Determinazione plusvalenza | si calcola facendo "valore normale - costo fiscalmente riconosciuto del bene", tuttavia è possibile utilizzare il valore catastale degli immobili al posto del valore normale |
Altre imposte |
non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale. L'IVA se dovuta va assolta nei modi (e termini) “ordinari” |
Brevemente si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):
Si precisa inoltre che per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede a norma dell'art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.