Dopo 20 mesi di negoziati, il Primo Ministro britannico Theresa May e gli altri 27 capi di stato dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo sulle modalità di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.
Il 25 novembre 2018, infatti, dopo circa un’ora di discussioni, i leader europei hanno approvato la bozza di accordo presentata da Theresa May.
Si tratta di un documento composto da 585 pagine, che contiene la disciplina del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea e che costituirà la base di un trattato giuridicamente vincolante, e una dichiarazione politica di 26 pagine che invece tratta quelle che saranno le future relazioni tra le parti dell’accordo.
Questo secondo documento, a differenza del “Withdrawal agreement”, è un documento privo di valore giuridico, ma di fatto vincola le parti a rispettare determinati parametri nel corso dei futuri negoziati.
I leader europei hanno definito l’accordo, che verra’ sottoposto all’approvazione del Parlamento inglese il 12 dicembre prossimo, come il migliore e unico accordo possibile.
La bozza di accordo, se approvata dal Parlamento inglese la seconda settimana di dicembre, agevolerà il procedimento di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e, in sostanza, permetterà di realizzare una cosiddetta “soft Brexit”.
In questo caso, verra’ introdotto un periodo di transizione che durerà almeno fino alla fine del 2020, periodo in cui le leggi europee continueranno ad applicarsi nel Regno Unito (e saranno applicabili al Regno Unito) e durante il quale questo continuerà ancora ad essere considerato sotto molti aspetti come uno Stato membro dell’Unione Europea.
La previsione di tale periodo di transizione garantirà alle imprese un periodo di tempo abbastanza lungo per prepararsi alle modifiche che verranno introdotte alla fine di detto periodo.
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Le disposizioni contenute nell’accordo di recesso, se quest’ultimo verra’ approvato, produrranno effetti diretti nel territorio del Regno Unito e potranno essere fatte valere da persone fisiche e giuridiche davanti ai tribunali inglesi piu’ o meno allo stesso modo in cui le disposizioni normative presenti nei trattati europei sono direttamente applicabili nei tribunali dei singoli stati membri.
In base a quanto previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito verra’ considerato come uno Stato membro dell’Unione Europea sotto praticamente tutti gli aspetti, tranne per quanto riguarda la nomina o l’elezione dei membri delle istituzioni europee e la partecipazione al processo decisionale e alla gestione degli organismi dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda invece il periodo di transizione, nel corso di detto periodo, che dovrebbe durare fino alla fine del 2020, la normativa europea continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.
Pertanto, continueranno ad applicarsi i trattati europei, la normativa che disciplina l’unione doganale europea, le leggi europee, gli accordi tra Unione Europea e paesi terzi, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La normativa europea produrrà, nel corso di detto periodo di transizione, gli stessi effetti legali prodotti nei paesi dell’Unione Europea anche nel Regno Unito e nei confronti del Regno Unito, e verra’ applicata secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili nell’Unione Europea.
Nonostante il Regno Unito non avrà il diritto di partecipare nei processi decisionali degli organismi e delle agenzie dell’Unione Europea, questo potrà eccezionalmente partecipare alle riunioni della Commissione Europea o di altri organismi europei, uffici o agenzie nel caso in cui:
La versione definitiva dell’accordo di recesso include delle previsioni volte ad estendere il periodo di transizione oltre il 31 dicembre del 2020, per un ulteriore periodo di tempo ancora da specificare.
La durata di tale estensione dovrà essere decisa entro il primo di luglio del 2020 e sarà oggetto di ulteriore accordo.
Per quanto riguarda invece i diritti dei cittadini europei che risiedono legalmente nel Regno Unito e quelli dei cittadini inglesi che risiedono nell’Unione Europea alla fine del periodo di transizione, tali soggetti avranno diritto di rimanere nel paese in cui risiedono.
Inoltre, una volta maturati i cinque anni di residenza in tale paese, potranno richiedere un permesso di residenza permanente.
Tuttavia, i cittadini europei e i loro familiari che vivono nel Regno Unito dovranno presentare domanda per il settled status tramite il settlement scheme dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda invece le qualifiche professionali, i professionisti europei che risiedono e lavorano nel Regno Unito, e i professionisti inglesi che risiedono e lavorano nell’Unione Europea, continueranno a vedere riconosciute le proprie qualifiche professionali.
Tuttavia, a tal proposito, il riconoscimento di dette qualifiche dovrà avvenire prima della fine del periodo di transizione.
L’accordo di recesso prevede inoltre una serie di disposizioni volte a disciplinare in modo ordinato il procedimento di recesso del Regno Unito al termine del periodo di transizione, occupandosi, tra le altre cose, la prosecuzione dei casi pendenti davanti alla Corte di Giustizia Europea, la continuazione dei procedimenti di contrattazione e gli accordi aventi ad oggetto il recesso del Regno Unito dall’EURATOM.
L’accordo disciplina inoltre i casi in cui le procedure doganali continueranno ad applicarsi a determinati beni.
Inoltre, i beni che verranno immessi nel mercato prima della fine del periodo di transizione potranno continuare a circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.
Per quanto riguarda invece i diritti di proprietà intellettuale, il Regno Unito dovrà implementare delle protezioni equivalenti a livello nazionale per i marchi comunitari, per i disegni (sia registrati che non registrati) e i diritti connessi alle banche dati fino alla cessazione di tali diritti comunitari in relazione al Regno Unito.
Allo stesso modo, le indicazioni geografiche di origine continueranno ad applicarsi nel Regno Unito come accade attualmente.
Per quanto riguarda invece le previsioni di natura finanziaria, il Regno Unito è tenuto a contribuire al budget dell’Unione Europea per l’anno 2019 e l’anno 2020.
Il Regno Unito dovrà inoltre accollarsi la propria parte di impegni di bilancio alla fine del periodo di transizione, la propria parte di finanziamenti delle passività dell’Unione Europea riferite al periodo precedente al 31 dicembre 2020, comprese le pensioni e i benefits da lavoro dipendente maturati prima di tale data, nonché la propria parte di responsabilita’ finanziarie decise prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso.
Il governo inglese ha recentemente stimato che il compenso finanziario dovuto all’Unione Europea per il recesso ammonta a circa 35-39 milioni di sterline.
Uno degli aspetti piu’ controversi dei negoziati è stata la questione del confine dell’Irlanda del Nord.
Le parti dell’accordo si sono impegnate a mantenere un cosiddetto “soft border” tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda, in accordo con quanto previsto dall’accordo di Belfast del 1998 (conosciuto anche come Good Friday Agreement).
Tuttavia, tale confine costituisce una frontiera per il mercato interno dell’Unione Europea e le parti si sono trovate davanti alla necessità di salvaguardare sia l’integrità del mercato unico sia quella del mercato interno britannico, comprensivo di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Tale questione sarà oggetto di un successivo accordo tra Regno Unito e Unione Europea, che verra’ stipulato nell’arco del periodo di transizione.
Tuttavia, al fine di evitare che si arrivi al 31 dicembre del 2020 senza una soluzione sulla questione, l’accordo di recesso prevede, in un protocollo separato, un cosiddetto “back-stop arrangement” avente ad oggetto un territorio doganale unico tra Unione Europea e intero territorio del Regno Unito, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del periodo di transizione, ad esempio dalla fine del 2020 o a partire dalla fine di un eventuale estensione del periodo di transizione.
Non saranno previste tariffe per i beni commercializzati tra Unione Europea e Regno Unito e non vi sarà bisogno per i commercianti di provare l’origine dei beni trasferiti tra Unione Europea e Regno Unito.
L’Irlanda del Nord farà parte dello stesso territorio doganale, ma dovrà applicare integralmente la normativa doganale europea.
Inoltre, l’Irlanda del Nord dovrà rispettare la normativa del mercato unico dell’Unione per quanto riguarda la regolamentazione di beni, agricoltura, ambiente, aiuti di Stato e altre aree di cooperazione tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda.
Tutto ciò sarà necessario al fine di evitare dei controlli per verificare il rispetto della normativa per i prodotti commercializzati attraverso il confine dell’Irlanda del Nord.
Inoltre, l’Irlanda del Nord continuerà a fare parte del mercato unico dell’energia elettrica dell’Unione Europea.
A seguito dell’autorizzazione a rimanere a fare parte del territorio doganale unico dell’Unione Europea, il Regno Unito dovrà garantire un allineamento legislativo con la normativa europea in una serie di settori, tra cui gli aiuti di stato, la concorrenza, la protezione dell’ambiente e il mantenimento degli standard lavorativi.
In alcuni settori il Regno Unito ha l’obbligo di non abbassare gli attuali standard di protezione, ma per quanto riguarda la concorrenza e gli aiuti di stato il Regno Unito ha l’obbligo di rimanere allineato con le nuove normative europee.
Tale accordo sul territorio doganale potrà essere terminato solamente quando entrambe le parti, Regno Unito e Unione Europea, tramite il Comitato appositamente istituito in qualità di organismo istituzionale incaricato di supervisionare il funzionamento dell’accordo, riterranno che vi siano sufficienti misure volte a scongiurare la necessità di un hard border tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda.
Ad ogni modo, è evidente che il Regno Unito non potrà recedere unilateralmente dall’accordo sul territorio doganale comune e, pertanto, potrebbe ritrovarsi bloccato nel territorio doganale con l’Unione Europea per un periodo indeterminato di tempo.
Questo fatto, combinato con un trattamento differenziale dell’Irlanda del Nord se comparato al resto del Regno Unito, sono i due motivi principali che hanno dato vita ad alcune opposizioni politiche e incertezze politiche sulle probabilità che il Parlamento inglese approvi o meno il testo dell’accordo di recesso.
Quando (e se) l’accordo in questione verra’ approvato dal Parlamento inglese, a questo dovrà essere data applicazione nel diritto inglese.
Sarà pertanto necessario introdurre un’ulteriore normativa, il cosiddetto “European Union Withdrawal Agreement Bill”, che dovrà entrare in vigore prima del 29 marzo del 2019, data in cui avverrà la Brexit.