Tutti i soggetti locatori, entro le 24 ore successive all'arrivo dell'inquilino, devono comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, quindi anche coloro che affittano immobili per uso turistico, dovranno provvedere all'iscrizione al sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura, lo ha previsto il Decreto Sicurezza, con l'articolo 19-bis aggiunto in sede di conversione in legge, che introduce un'interpretazione autentica dell'art. 109 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Si tratta del portale “AlloggiatiWeb” al quale è necessario iscriversi per essere in regola, in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Come infatti chiarito dal Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015, in risposta al quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, “gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico”.
Una circolare non ha però chiaramente forza di legge, per cui quest'obbligo è stato disatteso e la modulistica presente sul sito di fatto è stata sempre riservata solo agli operatori professionali. Con il varo del Decreto Sicurezza è stato posto rimedio al problema e chiarito una volta per tutte che l'obbligo di identificazione degli inquilini/ospiti e la comunicazione dei dati alla Questura riguarda anche gli affitti brevi.
Con l'art. 19-bis del Decreto Sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, è stata introdotta un'interpretazione autentica delle norme del TULPS.
Il testo delle norme stabilisce infatti che “L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni”.
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L'articolo è tratto dall'eBook Guida delle locazioni brevi (eBook 2018)
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Il portale AlloggiatiWeb è stato istituito con il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 per la gestione informatizzata dei dati delle persone ospitate presso le strutture ricettive. Rappresenta l’unico sistema di trasmissione alle Questure, sostituendo così l’invio in forma cartacea, o in altra forma, sia alla Questura, che ai Carabinieri, che ad altri enti (ad es. Comune).
Il servizio è rivolto alle strutture ricettive, le quali dovranno inserire i dati degli alloggiati esclusivamente sul portale AlloggiatiWeb.
È destinato quindi a:
Per le locazioni brevi gestite con modalità non professionali è stata richiesta la messa a punto di una modulistica ad hoc e procedure semplificate. Nell'attesa tutte le informazioni sull'iscrizione al portale debbono essere richieste presso la Questura di riferimento a causa delle diverse procedure degli uffici territoriali.
I dati delle persone ospitate dovranno essere comunicati sugli appositi moduli da scaricare e compilare.
Ci sono 24 ore di tempo dall'arrivo dell'ospite per inviare le schedine telematicamente e comunque l’inoltro deve necessariamente essere effettuato prima che l’ospite lasci l’alloggio. L'onere di comunicazione è comunque solo per l'arrivo, mentre non è previsto alcun obbligo per le partenze. In caso di gruppi o famiglie vanno identificati tutti i componenti di eventuali gruppi o famiglie. In sede di inserimento dei dati nel portale il sistema permette comunque di effettuare degli inserimenti semplificati proprio per i gruppi e le famiglie, evitando così di dover inserire gli estremi del documento di ogni ospite, ma solo per il capo gruppo/capo famiglia.
Per l'inoltro dei dati non occorre far firmare all'ospite alcun tipo di autorizzazione dato che per i dati necessari agli adempimenti di pubblica sicurezza imposti per legge dall'art. 109 del TULPS non è necessario che il cliente firmi alcun atto di assenso.