Avanzano a ritmo sostenuto le tappe dell’iter parlamentare che sta apportando, nell’ordinamento giuridico italiano, l’integrale riscrittura della disciplina che regola le procedure concorsuali: lo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è stato infatti trasmesso al Senato, per il prescritto parere, il 14 novembre scorso.
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Obiettivi e definizione di "crisi"
Obiettivi.
Il nuovo strumento normativo presenta principalmente tre finalità:
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mettere al corrente istituzioni e creditori che sta emergendo la crisi di impresa;
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sostenere e gestire la sofferenza economica e finanziaria dell’impresa;
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comporre la crisi attraverso l’intavolamento di trattative ulteriormente finalizzate al raggiungimento di un accordo con i creditori.
Definizione di “crisi”.
Come già evidenziato in altri precedenti contributi, la riforma in commento fornisce una nuova definizione di “crisi”, anticipandola, anche temporalmente, rispetto a quella che è l’accezione comune. In particolare viene descritta dal legislatore quale “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Su tale “probabilità” intende intervenire il nuovo sistema di gestione della crisi, prima, quindi, che il disfacimento sia conclamato e gli effetti irreversibili, attraverso i così definiti “strumenti di allerta”, cui è stata assegnata la specifica la funzione di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa, come sopra definita e, per l’effetto, sollecitare l’adozione delle misure più adeguate alla relativa composizione.
L’articolato ha inteso incentivare gli strumenti di allerta di composizione della crisi, prevedendo delle misure premiali, tra loro cumulabili, in favore dell’imprenditore il quale si è attivato, positivamente e tempestivamente, per prevenire l’aggravarsi dello stato di crisi, ovvero che abbia presentato l’istanza di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza (si veda articolo 25).
Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi
Gli strumenti di allerta.
L’articolato bipartisce gli strumenti di allerta tra:
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oneri di segnalazione posti a carico di alcune soggettività qualificate,
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obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore (si veda l’articolo 12).
Al contempo individua i soggetti destinatari in:
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debitori che operano nell’ambito imprenditoriale, lasciandovi fuori grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione, società con azioni quotate in mercati regolamentati ovvero diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
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imprese agricole ed imprese minori, imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.
Indicatori della crisi.
Gli indicatori della crisi, invece, vengono individuati nei generali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle peculiari caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale posta in essere dal debitore, e che possono ricadere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso, ovvero per il semestre successivo, oltre che sulla continuità aziendale, tenuto altresì conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti specie di debiti (si veda l’articolo 13).
Oneri a carico degli organi di controllo societari
Oneri a carico degli organi.
Il legislatore ha quindi posto a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione (si veda articolo 14):
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la verifica della circostanza che l’organo amministrativo stia valutando costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa risulti adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;
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l’onere di segnalazione tempestiva, all’organo amministrativo, della sussistenza di fondati indizi della crisi.
Segnalazione.
In merito alla segnalazione, il legislatore delegato ne ha previsto alcuni requisiti:
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la motivazione,
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la forma scritta,
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la comunicazione per il tramite di mezzo posta elettronica certificata o ulteriore mezzo che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione,
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la fissazione di un congruo termine, non maggiore di 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
Nell’ipotesi di omesso, ovvero non adeguato riscontro, oppure di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per oltrepassare lo stato di crisi, gli organi di controllo hanno l’onere di informare, senza indugio, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche derogando l’obbligo di segretezza disposto dal comma I dell’art. 2407, c.c.
Soggetti obbligati, adempimenti e OCRI
Soggetti obbligati ed adempimenti.
Gli obblighi informativi, secondo la novella, ricadono anche su tre istituzioni:
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Agenzia delle entrate,
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INPS,
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Agente della riscossione delle imposte.
Pertanto i nuovi oneri si sostanziano nei seguenti adempimenti:
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avvisare il debitore che l’esposizione debitoria ha oltrepassato l’importo limite ai fini della segnalazione;
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segnalare al debitore che, qualora nel termine di giorni 90 decorrenti dalla ricezione dell’avviso, non abbia estinto ovvero altrimenti regolarizzato la propria posizione, oppure non abbia presentato l’istanza per la composizione assistita della crisi, o ancora, la domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, scatterà la segnalazione all’OCRI.
Il legislatore delegato, per garantire l’attuazione degli obblighi informativi in capo ai tre enti pubblici summenzionati, ha finanche previsto una specifica sanzione a carico degli stessi. Più in dettaglio la mancata segnalazione determina:
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L’inefficacia del titolo di prelazione sui relativi crediti, limitatamente a quelli facenti capo ad Agenzia delle Entrate ed INPS,
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l’inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione per l’Agente della riscossione.
OCRI.
Quanto all’OCRI:
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è istituito presso ogni CCIAA,
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la sua competenza territoriale è definita tenuto conto del luogo ove si trova la sede legale dell’impresa,
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riceve le segnalazioni di indizi della crisi,
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gestisce il procedimento di allerta ed assistere l’imprenditore, dietro sua istanza, nel procedimento composizione assistita della crisi,
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convoca il debitore nonché i componenti di organi di controllo, se presenti, per l’audizione in via riservata e confidenziale, nel termine di giorni 15 giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero dell’istanza del debitore.
Quindi, l’OCRI:
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a seguito del colloquio col debitore
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valutati gli elementi dal debitore forniti,
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tenuto conto dei dati e delle informazioni reperite,
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può assumere quattro iniziative:
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disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta.
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disporre l’archiviazione quando l’organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta la sussistenza di crediti di imposta ovvero di ulteriori crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione coi debiti, determina il mancato superamento delle soglie indicate all’articolo 15, comma II, lettere a), b) e c).
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individuare, unitamente al debitore, le misure da intraprendere per gestire la crisi, fissando il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
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avviare, su istanza del debitore, il procedimento di composizione concordata della crisi. In questa ipotesi vengono riconosciute, al debitore che abbia presentato la domanda finalizzata alla soluzione concordata della crisi, di poter richiedere alla Sezione specializzata in materia di imprese, del Tribunale competente, l’adozione delle misure protettive occorrenti per poter condurre a termine le trattative.
Composizione concordata della crisi e Ulteriori oneri
Composizione concordata della crisi.
Il procedimento di composizione concordata della crisi si evolve in una serie di adempimenti analiticamente scanditi dal legislatore che, sull’OCCRI, fa ricadere l’onere di:
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fissare un termine non superiore a 3 mesi, prolungabile per un massimo di ulteriori 3 mesi, in ipotesi di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, curandone le trattative;
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procurarsi una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
Limitatamente all’ipotesi in cui il procedimento di composizione concordata della crisi abbia sortito un esito positivo, si addiviene ad un accordo con i creditori:
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in forma scritta,
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da depositare presso l’organismo,
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con efficacia limitata ai soggetti che vi hanno aderito,
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iscrivibile presso il registro delle imprese su istanza del debitore e col contestuale assenso da parte dei creditori.
Infine, l’OCRI deve invitare il debitore a presentare istanza di accesso ad una delle procedure della crisi o dell’insolvenza, nel termine di giorni 30, se:
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non è stato concluso un accordo con i creditori entro il termine fissato per la ricerca di una soluzione concordata;
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perdura la situazione di crisi.