Speciale Pubblicato il 07/12/2018

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La procedura di allerta e i soggetti coinvolti nel nuovo Codice Fallimentare

di Avv. Laura Biarella

Riforma della crisi d’impresa e di insolvenza: procedure di allerta e strumenti di composizione della crisi



Avanzano a ritmo sostenuto le tappe dell’iter parlamentare che sta apportando, nell’ordinamento giuridico italiano, l’integrale riscrittura della disciplina che regola le procedure concorsuali: lo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è stato infatti  trasmesso al Senato, per il prescritto parere, il 14 novembre scorso.

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Obiettivi e definizione di "crisi"

Obiettivi.

Il nuovo strumento normativo presenta principalmente tre finalità:

Definizione di “crisi”.

Come già evidenziato in altri precedenti contributi, la riforma in commento fornisce una nuova definizione di “crisi”, anticipandola, anche temporalmente, rispetto a quella che è l’accezione comune. In particolare viene descritta dal legislatore quale “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Su tale “probabilità” intende intervenire il nuovo sistema di gestione della crisi, prima, quindi, che il disfacimento sia conclamato e gli effetti irreversibili, attraverso i così definiti “strumenti di allerta”, cui è stata assegnata la specifica la funzione di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa, come sopra definita e, per l’effetto, sollecitare l’adozione delle misure più adeguate alla relativa composizione.

L’articolato ha inteso incentivare gli strumenti di allerta di composizione della crisi, prevedendo delle misure premiali, tra loro cumulabili, in favore dell’imprenditore il quale si è attivato, positivamente e tempestivamente, per prevenire l’aggravarsi dello stato di crisi, ovvero che abbia presentato l’istanza di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza (si veda articolo 25).
 

Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi

Gli strumenti di allerta.

L’articolato bipartisce gli strumenti di allerta tra:

Al contempo individua i soggetti destinatari in:

Indicatori della crisi.

Gli indicatori della crisi, invece, vengono individuati nei generali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle peculiari caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale posta in essere dal debitore, e che possono ricadere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso, ovvero per il semestre successivo, oltre che sulla continuità aziendale, tenuto altresì conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti specie di debiti (si veda l’articolo 13).
 

Oneri a carico degli organi di controllo societari

Oneri a carico degli organi.

Il legislatore ha quindi posto a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione (si veda articolo 14):

Segnalazione.

In merito alla segnalazione, il legislatore delegato ne ha previsto alcuni requisiti:

Nell’ipotesi di omesso, ovvero non adeguato riscontro, oppure di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per oltrepassare lo stato di crisi, gli organi di controllo hanno l’onere di informare, senza indugio, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche derogando l’obbligo di segretezza disposto dal comma I dell’art. 2407, c.c.

Soggetti obbligati, adempimenti e OCRI

Soggetti obbligati ed adempimenti.

Gli obblighi informativi, secondo la novella, ricadono anche su tre istituzioni:

Pertanto i nuovi oneri si sostanziano nei seguenti adempimenti:

Il legislatore delegato, per garantire l’attuazione degli obblighi informativi in capo ai tre enti pubblici summenzionati, ha finanche previsto una specifica sanzione a carico degli stessi. Più in dettaglio la mancata segnalazione determina:

OCRI.

Quanto all’OCRI:

Quindi, l’OCRI:

  1.  disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta.
  2. disporre l’archiviazione quando l’organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta la sussistenza di crediti di imposta ovvero di ulteriori crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione coi debiti, determina il mancato superamento delle soglie indicate all’articolo 15, comma II, lettere a), b) e c).
  3.  individuare, unitamente al debitore, le misure da intraprendere per gestire la crisi, fissando il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
  4. avviare, su istanza del debitore, il procedimento di composizione concordata della crisi. In questa ipotesi vengono riconosciute, al debitore che abbia presentato la domanda finalizzata alla soluzione concordata della crisi, di poter richiedere alla Sezione specializzata in materia di imprese, del Tribunale competente, l’adozione delle misure protettive occorrenti per poter condurre a termine le trattative.
     

Composizione concordata della crisi e Ulteriori oneri

Composizione concordata della crisi.

Il procedimento di composizione concordata della crisi si evolve in una serie di adempimenti analiticamente scanditi dal legislatore che, sull’OCCRI, fa ricadere l’onere di:

Limitatamente all’ipotesi in cui il procedimento di composizione concordata della crisi abbia sortito un esito positivo, si addiviene ad un accordo con i creditori:

Infine, l’OCRI deve invitare il debitore a presentare istanza di accesso ad una delle procedure della crisi o dell’insolvenza, nel termine di giorni 30, se:



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza