Le farmacie per l’anno 2019 sono esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica per le vendite di prodotti e servizi comunicati al Sistema Tessera sanitaria: la novita’ è nella conversione del decreto fiscale in arrivo.
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La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, dovranno avere esclusivamente il formato elettronico.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Occorre però segnalare come, in seguito all’approvazione avvenuta in Senato di un emendamento al Decreto Fiscale n. 119/2018, viene introdotto un esonero, per tutto l’anno 2019, dall’emissione delle fatture di vendita in formato elettronico per tutti i soggetti obbligati alla trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui anche le attività di farmacia.
Tali soggetti quindi, dal1° gennaio al 31 dicembre 2019, saranno esonerati dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche, ma dovranno comunque, obbligatoriamente, ricevere in formato elettronico le fatture passive (obbligo di gestire il ciclo passivo e la relativa conservazione sostitutiva).
Come evidenziato nel paragrafo precedente le attività di farmacia, per l'anno 2019, saranno esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica dal lato attivo e dovranno gestire esclusivamente la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche passive.
Le farmacie già trasmettono i dati delle operazioni effettuate mediante il sistema TS ed è per questo che l’estensione a questi soggetti dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica permette di superare le numerose criticità, soprattutto in tema di privacy, emerse negli ultimi mesi del 2018.
Questa soluzione rappresenta, infatti, una delle vie legislative percorse per superare i problemi sulla privacy segnalati dall’Autorità Garante, posto che sembra essere esclusa una proroga, per ragioni di gettito fiscale stimato, all'avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica.
Inserire parte degli operatori sanitari (medici, farmacisti, ecc) tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica consente al Governo di raggiungere due diverse finalità: da un lato quella di risolvere, seppur in parte, il problema legato al trattamento dei dati sensibili e, dall’altro, quello di evitare la duplicazione di alcuni adempimenti fiscali già in essere.
L’emendamento approvato dal Senato prevede che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 saranno esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche i soggetti che già effettuano l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Saranno esonerati dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche i seguenti soggetti:
L’esonero, sulla base dell’attuale formulazione dell’emendamento al Decreto Fiscale 2019 approvato in Senato, riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi (es. nel caso di fatture emesse dagli operatori suddetti a favore di soggetti B2B).
In sintesi, un’attività di farmacia, dal 1° gennaio 2019, dal lato della fatturazione attiva potrà procedere come in passato con i medesimi adempimenti già in essere, ad esclusione di eventuali fatture di vendita che dovranno essere emesse a favore di soggetti non rientranti nel novero del Sistema Tessera Sanitaria. In tale caso specifico occorrerà procedere con l’emissione di una fattura di vendita in formato elettronico al pari di quelle emesse a favore di enti della Pubblica Amministrazione.
Dal lato delle fatture passive (acquisti di merci, materie prime e servizi), invece, la farmacia dovrà rispettare l’obbligo generalizzato di gestione elettronica del ciclo passivo e della relativa conservazione sostitutiva della documentazione contabile.