La pandemia da COVID-19 ha portato all’emanazione di diversi provvedimenti legati all’emergenza non solo, sanitaria, ma anche economica e finanziaria.
L’art. 5 del D.L. 23/2020 che ha modificato l’art. 389 del D.Lgs. 14/2019, che prevedeva l’originaria entrata in vigore del nuovo CCII al 15 agosto 2020, dispone il rinvio al 1° settembre 2021.
Nel rinvio sono comprese le norme del nuovo CCII che riguardano le nuove procedure applicabili al sovraindebitamento, e quindi per applicare le novità, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e la nuova esdebitazione, occorrerà aspettare il 1° settembre 2021,
La pandemia creerà purtroppo effetti negativi sulle imprese e sui professionisti con contrazioni significative degli ordini e dei fatturati, con riduzione dei margini di guadagno ed una conseguente necessità di maggiori mezzi finanziari a disposizione, elevando in tal modo i livelli di indebitamento. Anche il settore delle famiglie e dei consumatori subirà gli effetti dei licenziamenti, delle casse integrazioni, del mancato incasso di affitti, delle perdite di redditi, con riduzioni significativa del potere d’acquisto di beni e servizi, e spesso ricorrerà a ristrutturare vecchi finanziamenti a sottoscriverne di nuovi, aumentando l’indebitamento complessivo. Di conseguenza si prevede una grave crisi di liquidità che sfocerà in una crisi irreversibile di inadempimenti contrattuali e si prevede anche nei prossimi mesi ad un maggior ricorso alla procedure di crisi da sovraindebitamento, per le quali per i motivi sopra citati, continuerà ad applicarsi la Legge 27 gennaio 2012 n. 3, per quelle aperte fino al 31 agosto 2021.
Ma vediamo in sintesi i tratti dell'istituto rinviando per l'approfondimento all'e-book Procedure composizione crisi sovraindebitamento - eBook
Il debitore in stato di sovraindebitamento, per poter essere ammesso ad una delle tre procedure richieste, deve rispettare i requisiti oggettivi, soggettivi e l’ambito territoriale, e non trovarsi in una delle condizioni di inammissibilità.
Occorre richiedere l’intervento di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), il quale nominerà un Gestore che aiuterà il debitore alla predisposizione di una proposta. Quest’ultima dovrà contenere una serie di informazioni utili ad evidenziare le cause del sovraindebitamento ed il comportamento tenuto dal debitore, nonché il piano che si intende attuare per soddisfare i creditori secondo le condizioni stabilite.
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La Legge 3/2012 all’art. 6 comma 2 lett. a) precisa che per “sovraindebitamento” si intende: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
In particolare, il debitore deve trovarsi
Per quanto riguarda il consumatore, occorre l’ulteriore requisito che le obbligazioni assunte siano estranee all’attività imprenditoriale e professionale.
Possono accedere alla procedura:
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti.
• aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300,000;
• aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
• avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
* gli importi possono essere soggetti a modifiche con Decreto del Ministero della Giustizia
Per quanto riguarda i parametri sopra indicati, dell’attivo patrimoniale e dei ricavi, il Legislatore fa riferimento agli “esercizi”, ovvero ai periodi definiti come tale e chiusi ai fini del bilancio. Gli OCC dovranno quindi come prima analisi verificare i limiti di non fallibilità, in quanto in caso contrario non potranno essere attivate le procedure previste per il sovraindebitamento.
I soggetti ammessi alla crisi da sovraindebitamento sono:
Rimane il dubbio se possa avvalersi della Legge 3/2012 l’imprenditore commerciale sopra-soglia, che inizialmente aveva debiti scaduti e non pagati inferiori a 30.000 euro, ma poi gli stessi risultano superiori nel corso del procedimento o anche successivamente all’omologa; si ritiene che ricada nel fallimento con risoluzione dell’accordo di composizione della crisi. Un altro dubbio potrebbe riguardare gli enti pubblici; si ritiene non siano ammessi in quanto per loro è prevista una autonoma procedura di liquidazione.
Per accedere ad una delle procedure occorre trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ed essere tra i soggetti ammessi.