Speciale Pubblicato il 02/09/2019

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Fattura elettronica: gestione del reverse charge e autofatture

di Redazione Fisco e Tasse

E-fattura 2019: ecco come gestire reverse charge e autofattura. I codici da indicare e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



A onor del vero, tra la Circolare 14E del 17 giugno 2019 e le FAQ pubblicate a metà luglio, sono stati numerosi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul tema della fattura elettronica. Ma ciò non toglie che ci sono alcuni casi particolari per i quali è necessario gestire il processo di fatturazione elettronica in modo più accurato. Il primo caso riguarda la modalità di assolvimento del reverse charge quando i cessionari / committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile. Il secondo caso riguarda le casistiche in cui vi è l’obbligo di emissione dell’autofattura.

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Fattura elettronica 2019: reverse charge e autofattura

Prima di addentrarci appieno nella gestione del reverse charge e dell’autofattura in ambito di fatturazione elettronica, riepiloghiamo le definizioni. E' la stessa Agenzia delle Entrate a ribadire l'importanza di distinguere correttamente questi due concetti scrivendo nella Circolare 14/e che "nel linguaggio quotidiano vengono spesso accomunati in un unico termine cioè autofattura, documenti che hanno funzione e contenuto diverso". In particolare:

La gestione del reverse charge con la fattura elettronica 2019

Uno dei casi di fattura elettronica a cui prestare maggiore attenzione riguarda la modalità di assolvimento del reverse charge quando i cessionari / committenti soggetti passivi IVA ricevono delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile.
Innanzitutto, è necessario chiarire che le operazioni con l’estero non sono state “travolte” dalla novità della fatturazione elettronica; di conseguenza, l’assolvimento dell’IVA nelle fatture delle operazioni per esempio intracomunitarie non ha subito alcun cambiamento rispetto a quanto le aziende hanno effettuato fino ad oggi. (si veda ad esempio l'articolo Fattura elettronica operazioni con l'estero e elenchi INTRA: nuove FAQ). Le operazioni a cui prestare attenzione sono quelle soggette al reverse charge c.d. “interno”.

Esempi di tale casistica si trovano nelle prestazioni di servizi nel settore edile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) ed a-ter) del D.P.R. 633/72 o alle cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto, così come previsto dall’art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. 633/72.

Per tali operazioni, si pone la questione relativa all’integrazione dell’IVA in quanto vi è una sostanziale impossibilità di integrare la fattura, dato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 13/E del 2018, la e-fattura risulta di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile.

L’Agenzia delle Entrate suggerisce al riguardo che l’integrazione possa essere “effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza”. Secondo la prassi, infatti, il cessionario/committente sarebbe tenuto, in questi casi, a predisporre un altro documento “allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata” (C.M. n. 45/E del 2005)
Secondo quanto specifica la R.M. n. 46/E del 2017, il documento che contiene l’integrazione potrebbe essere predisposto da un apposito software, in grado di provvedere alla sua conservazione sostitutiva insieme alla fattura cui si riferisce.

La gestione dell’autofattura con la fattura elettronica 2019

In relazione alla modalità di gestione dell’autofattura in modalità elettronica, come già specificato, le disposizioni in materia di fattura elettronica disciplinano soltanto la fattispecie della c.d. autofattura denuncia emessa in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, secondo cui se il cessionario / committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione. Per quest’ipotesi, il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, prevede che il documento sia emesso in formato elettronico (XML) utilizzando il codice di tipo documento “TD20”. Per assimilazione, pur senza precise indicazioni normative, si potrebbe estendere l’obbligo di emissione dell’autofattura elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell’avvenuto splafonamento da parte dell’esportatore abituale, posto che con la R.M. n. 16/E del 2017 l’Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Per le autofatture la Circolare 14/E/2019 chiarisce che è necessario indicare come codice per il campo "Tipo Documento" il codice TD01 "per tutte le tipologie di autofatture, ovvero altro documento contenente i dati necessari per l’integrazione".

Codice autofattura TD01
Codice autofattura denuncia TD20

Fattura elettronica 2019: il codice da indicare per il reverse charge

Nel videoforum del 15 gennaio 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti dai professionisti, ed è stato espressamente chiesto se le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in Reverse charge ex articolo 17, comma 6, DPR 633/72 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice TD20 o TD1. E' stata l'occasione per l'Agenzia delle Entrate per ribadire che in questo caso, il tipo di documento da utilizzare è il TD1. Infatti, i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex. articolo 6, comma 8, D. Lgs 471/97.

Tale impostazione è stata poi confermata in tutti i successivi documenti di prassi sulla fatturazione elettronica.

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