PREMESSA
Nel corso di questi ultimi anni, sono stati emanati numerosi provvedimenti per incentivare il rientro nel nostro Paese di lavoratori operanti all’estero.
Queste azioni governative hanno sempre cercato di attrarre quelle figure professionali di alto livello, con esperienze significative maturate all’estero, durante consistenti periodi di permanenza. Gli incentivi proposti, sono sempre stati di natura fiscale e prevedono l’abbattimento della base imponibile, in misura variabile, in base ai vari provvedimenti che si sono alternati nel tempo.
Il primo provvedimento risale all’anno 2003, emanato con il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 26/11/2003.
L’ultima legge in ordine di tempo è stata la “Legge di bilancio 2017”, legge n. 232 del 11 dicembre 2016, articolo 1 commi 149 – 150 – 151.
Anche le figure professionali interessate a questi provvedimenti si sono ampliate; inizialmente erano previsti solo i ricercatori, successivamente, in base alle necessità nazionali interne, la platea si è estesa comprendendo, docenti, laureati, studenti, maestranze direttive, maestranze qualificate.
Anche i termini adottati per definire di volta in volta queste tematiche sono mutati; all’inizio l’espressione si riferiva al rientro dei “RICERCATORI” in Italia; successivamente ai “CONTRO-ESODATI" (termine ripreso dalla legislazione e dalla prassi), mentre molto più semplicemente ma efficacemente la stampa si riferiva al "RIENTRO DEI CERVELLI". Oggi viene definito questo fenomeno con un termine generico: “IMPATRIATI”.
A parte le definizioni, la sostanza rimane quasi sempre immutata: si sta cercando di compensare il massiccio esodo di risorse umane (soprattutto quelle più giovani) avvenuto nel corso di questi ultimi anni, cercando di creare interessi affinché molti di questi soggetti possano rientrare nel nostro Paese, utilizzando la leva degli incentivi fiscali.
Si ricorda che le misure attualmente in vigore, ormai a regime sono rivolte a:
• RIENTRO DEI RICERCATORI E DOCENTI (art. 44 D.L. 78/2010)
• LAVORATORI IMPATRIATI (comma 1 e 2 dell’articolo 16 D.Lgs. 147/2015)
Vediamo di seguito le modalità di richiesta delle agevolazioni per i lavoratori impatriati, a norma delle disposizioni contenute nella circolare 17/E del 23/5/2017 e un veloce riepilogo dei regimi agevolati attualmente in vigore
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per una panoramica completa, dello stesso Autore vedi "Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero" con risposte a casi concreti
Ti potrebbe interessare l'e-book Il Lavoro all'estero - 370 risposte in 460 pagine
Se vuoi la risposta a un quesito abbiamo un servizio per Lavoro Estero: Richiesta Quesito Online
Per beneficiare dei regimi agevolativi riservati ai lavoratori impatriati, i docenti e ricercatori, i lavoratori contro-esodati , titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Tale richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve contenere:
La richiesta deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
I lavoratori autonomi, docenti e ricercatori, lavoratori contro-esodati e lavoratori impatriati, possono accedere al regime fiscale di favore prescelto direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, possono fruire dell’agevolazione in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi percepiti. In tal caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi devono presentare una richiesta scritta ai propri committenti.
Tale richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:
L’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” che è diventato strutturale ossia sempre in vigore dal 2017 (L.n.232 2016).
Si prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che si trasferiscono qui, godono di una agevolazione del 50% sulle imposte. I requisiti sono differenziati a seconda che i lavoratori siano laureati o non laureati ma con mansioni dirigenziali o di alta specializzarione.
Nello specifico :
MANAGER E LAVORATORI QUALIFICATI
LAVORATORI LAUREATI
A norma del comma 2 dello stesso articolo sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche:
Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il regime inizialmente previsto dal DL 78 2010 , piu volte modificato, è diventato strutturale (cioè sempre valido) a seguito della legge di stabilità 2016 e prevede: