Le norme sulla protezione delle lavoratrici madri (legge.n.1204/71, D.P.R n. 1023/1976, l.n. 52/2000 riunite e coordinate nel d.lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni in maternità, paternità, e congedo parentale e d.lgs. n. 80/2015), e prevedono una duplice tutela:
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per altri esempi e approfondimenti vedi l'e-book della stessa autrice : La busta paga - lettura e compilazione (eBook 2018)
Per preservare la salute della madre e del bambino e favorirne lo sviluppo psico-affettivo, la normativa prevede periodi di astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi) e di astensione facoltativa (congedo parentale, anche per il padre)
Astensione obbligatoria:
E' vietata la prestazione lavorativa per le donne in gravidanza nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi susccessivi.
E' prevista la possibilità di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza in modo da usufruire di 1 mese di astensione prima del parto e di 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
AGGIORNAMENTO 2019: La legge di bilancio 2019 (L.145 2018 ) ha introdotto la possibilità di spostare la fruizione del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto, previa autorizzazione del medico del SSN che escluda rischi per la salute della madre e del bambino.
L'astensione obbligatoria può essere prolungata fino a 7 mesi dopo il parto, quando la lavoratrice addetta a lavori periocolosi, faticosi, non possa essere spostata ad altre mansioni.
Nel periodo di astensione obbligatoria si ha diritto all'80% della Retribuzione media Globale Giornaliera comprensiva dai ratei di 13ae di 14a (perchè durante questo periodo li matura) percepita nell'ultimo periodo di paga mesile immediatamente precedente l'inizio di astensione.
L'astensione obbligatoria spetta al padre in caso di morte della lavoratrice (3 mesi o 4 mesi successivi dopo il parto). Oppure in caso di grave infermità del figlio; abbandono del figlio; nel caso il cui il figlio sia affidato esclusivamente al padre.
Astensione anticipata:
Nel caso di gravi complicanze della gestazione, di condizioni ambientali sfavorevoli, e di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, può essere richiesta l'astensione anticipata presentando domanda, con allegato certificato medico, al servizio ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro. Il trattamento economico è identico a quello previsto per l'astensione obbligatoria.
Dividere l'importo al primo punto per il numero delle giornate al punto tre e dividere l'importo al punto due per 25 (ratei), sommare i due quozienti per ottenere la retribuzione media globale giornaliera utile al calcolo dell'indennità INPS che sarà 80% per la maternità obbligatoria e il 30% per la maternità facoltativa (quest'ultima senza ratei mensilità aggiuntive in quanto non spettano durante tale periodo).
L'indennità spetta per tutte le giornate di astensione con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali.
L'indennità va corrisposta anche per le domeniche e festività nazionali e infrasettimanali
Stesso criterio vigente per le operaie/ impiegate.
Si prevede che, nei primi 12 mesi di vita del bambino, i genitori possono assentarsi per un periodo complessivo di 10 mesi.
La madre e il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente di 6 mesi entro i 6 anni di vita del bambino e il padre la può utilizzare anche durante il periodo (3 o 4 mesi) di astensione obbligatria della madre e durante l'allattamento .
L'indennità è pari al 30% della RMGG con 'esclusione dei ratei di 13a e 14a , in quanto durante tale periodo non maturano le mensilità aggiuntive.
Per il periodo restante di astensione facoltativa, successivo ai 6 mesi già fruiti, tra i primi 6 anni di vita del bambino e 8 anni, l'indennità spetta al 30%, solo se il reddito del genitore interessato sia inferiore a 16.327,68 (importo minimo di pensione x 2,5) (spetta il congedo ma NON l'indennità).
Il congedo fruito dagli otto anni ai dodici anni di vita del figlio non è indennizzato.
Dal 1° Gennaio 2018, il congedo obbligatorio per i papà lavoratori dipendenti, è passato da 2 (fino al 31 dicembre 2017) a 4 giorni di astensione dal lavoro, da usufruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e da godere anche in via non continuativa.
Dal 2019 la manovra finanziaria ha aumentato a 5 i giorni di congedo obbligatorio per i papà, da fruire per le nascite dal 1.1.20'19) con le stesse modalità precedenti.
Viene inoltre confermata la possibilità di stenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, in sostituzione della madre che rinunci a un giorno del congedo obbligatorio a lei spettante. Si attende comunque a breve una circolare INPS riepilogativa
Il congedo obbligatorio dei padri è retribuito e coperto da contributi. L'indennità è interamente a carico dell'INPS così come la contribuzione figurativa per i beneficiari.