Speciale Pubblicato il 24/10/2018

Tempo di lettura: 8 minuti

Pace fiscale 2019: un pacchetto ricco di condoni

di Gesuato Elisabetta

Un riepilogo di tutti i condoni previsti nel Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019



Il Decreto fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.10.2018 e le sue disposizioni entrano in vigore il 24.10.2018.Tra le disposizioni previste suscitano sicuramente molto interesse le diverse sanatorie, alcune delle quali hanno come data di spartiacque per il loro accesso proprio il 24.10.2018.Considerata l’elevata importanza di tali disposizioni e il loro impatto fiscale nell’immediato futuro, si ritiene utile un pratico riepilogo.

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Definizione agevolate

1) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) - ART. 1:

I contribuenti possono regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale) in materia di:

presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà possibile regolarizzare solo le posizioni per le quali, alla data del 24.10.2018, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Le imposte che risulteranno dalla dichiarazione integrativa presentata dovranno essere versate entro il 31.05.2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ esclusa la possibilità di compensazione. Il contribuente, inoltre, non potrà utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini, per abbattere i maggiori imponibili risultanti dalla definizione del verbale.
La definizione si considererà perfezionata con la presentazione della dichiarazione entro il 31.05.2019 e il versamento, sempre entro la stessa data, delle imposte dovute, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile, infatti, rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

2) Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero – ART. 2

Tali atti, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi.
Il versamento dovrà avvenire entro il 23.11.2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale), oppure se più ampio entro il termine di proposizione del ricorso, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La definizione agevolata si applica anche:

3) Definizione agevolata imposte sul consumo di sigarette elettroniche –ART. 8

E' possibile definire in misura agevolata i debiti tributari relativi all’imposta sul consumo (dovuta ai sensi dell’art. 62-quater commi 1 e 1-bis del D.lgs. 504/1995), maturati fino al 31.12.2018, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.
Ai fini della definizione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che sarà pubblicata dall’Agenzia stessa entro il 28.02.2019.
Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Agenzia, questa comunicherà al soggetto interessato gli importi da versare ai fini della definizione, pari al 5% del dovuto, senza sanzioni né interessi. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia, in unica soluzione o come prima rata. La rateazione potrà avvenire per un massimo di 120 rate mensili, previa presentazione di una garanzia, a copertura di sei mensilità.
Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal benficio del pagamento rateale e l’obbligo di pagamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

Rottamazione ter

4) Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter) ART. 3:

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti senza sanzioni né interessi purché il contribuenti:

In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’agente, pertanto, procederà al recupero coattivo del debito residuo.
Le somme eventualmente già versate, che si riferiscono a debiti definibili attraverso la procedura agevolata, si intendono acquisite e non sono pertanto rimborsabili.

La rottamazione-ter potrà essere utilizzata anche da coloro che sono decaduti dalla precedenti rottamazioni.

Stralcio dei debiti fino a mille Euro

5) Stralcio dei debiti fino a mille Euro – ART. 4

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, di valore residuo fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) alla data del 24.10.2018 (di entrata in vigore del Decreto fiscale), saranno automaticamente annullati. L’annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.2018.

Liti pendenti

6) Definizione agevolata liti pendenti – ART. 6

Le controversie con le Entrate che, alla data del 24.10.2018 (entrata in vigore del Decreto fiscale) risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, è previsto uno sconto in quanto il pagamento potrà avvenire nella misura del:

La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019, e con il versamento- entro la stessa data- degli importi dovuti, comune unica soluzione o prima rata. E’ ammesso il pagamento rateale per gli importi dovuti che superano i mille Euro, in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti (per quelle successive alla prima) il 31/8, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019.

Dichiarazione integrativa speciale

7) Dichiarazione integrativa speciale – ART.9

I contribuenti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini:

L’integrazione degli imponibili avverrà presentando una dichiarazione integrativa speciale entro il 31.05.2019, e versando gli importi dovuti.
L’integrazione sarà possibile entro il limite di 100mila Euro di imponibile annuo, e purché non superi di oltre il 30% quello già dichiarato. Sul maggiore imponibile si applicheranno, per ciascun periodo d’imposta:

Le somme dovute dovranno essere versate, senza possibilità di compensazione, entro il 31.07.2019 in un’unica soluzione. In alternativa sarà possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali di pari importo, in tal caso la prima rata dovrà essere versata entro il 30.09.2019.  
La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata se il contribuente:

8) Regolarizzazione associazioni sportive dilettantistiche – ART. 7

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche inscritte nel registro del CONI possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (sopra descritta) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta nel limite di 30.000 Euro di imponibile annuo. La regolarizzazione è preclusa se l’ammontare delle imposte accertate o contestate, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30mila Euro per ciascuna imposta accertata o contestata. In tali casi sarà comunque possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti.


1 FILE ALLEGATO:
Testo Decreto fiscale 119/2018 pubblicato in GU del 23 ottobre 2018 n. 247

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