Speciale Pubblicato il 18/10/2018

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Il ruolo del commercialista nel nuovo Codice della crisi d'impresa

di Avv. Laura Biarella

Codice della Crisi d’impresa e dell'insolvenza in vigore dal 2020 e ruolo del professionista negli accordi di ristrutturazione dei debiti



Uno dei passaggi cruciali nell’ambito della nuova disciplina della crisi d’impresa, in fase di approvazione, concerne, ancora una volta, gli adempimenti che il “professionista” (rectius, il commercialista) è chiamato a svolgere. La novella assegna all’ “attestazione del professionista indipendente” un ruolo chiave nel divenire della procedura afferente agli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiamato non soltanto a dar atto di fatti e circostanze che riguardano l’azienda in crisi, bensì anche ad operare una delicatissima valutazione: la fattibilità, sia economica che giuridica, del piano.
 

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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

La bozza di riforma delle procedure concorsuali, ad oggi sui banchi del Parlamento, prescrive che gli accordi di ristrutturazione dei debiti:

         - entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data
         - entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Un professionista indipendente deve attestare:

La medesima attestazione deve essere rinnovata se:

dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, e l’imprenditore apporta allo stesso le variazioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi.

Il piano modificato e l’attestazione:

          - lettera raccomandata
          - posta elettronica certificata.

Opposizione

Concerne due fattispecie:

Convenzione di moratoria nella procedura di ristrutturazione dei debiti

Le finalità che hanno condotto all’introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa hanno ispirato pure lo strumento giuridico introdotto all’art. 182 septies della Legge Fallimentare, ossia la convenzione di moratoria temporanea dei crediti che (conformemente al disposto di cui all’art. 5 comma I, lett. a) della legge delega n. 155/2017) vede esteso l’ambito di applicazione, comprendendo le convenzioni stipulate dall’imprenditore (anche non commerciale) con:

Nella riforma è stato meglio precisato l’oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito, individuando i requisiti necessari per l’estensione degli effetti della moratoria:

        - veridicità dei dati aziendali
        - idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente sia gli effetti della crisi
        - convenienza della convenzione.

Creditori non aderenti.

Quando l’efficacia degli accordi è estesa a questi, conservano impregiudicati i diritti contro:

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Esplicitamente la disciplina in esame si applica (in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c.), al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché:

tutti i creditori appartenenti alla categoria:

il debitore abbia notificato ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo:

non sia loro imposta:

Accordi cd. agevolati

Sono conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 30% (e non l’ordinario 60%) dei crediti, quando il debitore:

Transazione fiscale

 Il debitore può proporre una transazione fiscale nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione delle tre tipologie delineate dalla riforma:

In tali specifici casi l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, tale circostanza, costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Pertanto la valutazione di convenienza rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente, risultando quindi oggetto:



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