Uno dei passaggi cruciali nell’ambito della nuova disciplina della crisi d’impresa, in fase di approvazione, concerne, ancora una volta, gli adempimenti che il “professionista” (rectius, il commercialista) è chiamato a svolgere. La novella assegna all’ “attestazione del professionista indipendente” un ruolo chiave nel divenire della procedura afferente agli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiamato non soltanto a dar atto di fatti e circostanze che riguardano l’azienda in crisi, bensì anche ad operare una delicatissima valutazione: la fattibilità, sia economica che giuridica, del piano.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La bozza di riforma delle procedure concorsuali, ad oggi sui banchi del Parlamento, prescrive che gli accordi di ristrutturazione dei debiti:
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sono conclusi dall’imprenditore, diverso dall’imprenditore minore
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sono conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
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devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione
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devono essere idonei ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei seguenti termini:
- entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data
- entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Un professionista indipendente deve attestare:
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la veridicità dei dati aziendali
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la fattibilità economica e giuridica del piano
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l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (nel rispetto dei termini di cui al comma III dell’art. 57).
La medesima attestazione deve essere rinnovata se:
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prima dell’omologazione, intervengono modifiche sostanziali del piano
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il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi
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intervengono modifiche sostanziali degli accordi già conclusi
dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, e l’imprenditore apporta allo stesso le variazioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi.
Il piano modificato e l’attestazione:
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devono essere pubblicati nel registro delle imprese
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della relativa pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo:
- lettera raccomandata
- posta elettronica certificata.
Opposizione
Concerne due fattispecie:
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opposizione alle modifiche: entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso (lettera raccomandata o pec) è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48. In altre parole, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione (del piano e dell’attestazione) i creditori possono proporre opposizione alle modifiche nelle forme dell’opposizione all’omologa dell’accordo.
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opposizione da parte dei creditori non aderenti agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: il comma III dell’art. 61 prevede una tutela rafforzata per i creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell’accordo, creditori ai quali deve essere notificata la domanda di omologazione e che potranno proporre opposizione (ai sensi dell’art. 48, comma IV). Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione.
Convenzione di moratoria nella procedura di ristrutturazione dei debiti
Le finalità che hanno condotto all’introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa hanno ispirato pure lo strumento giuridico introdotto all’art. 182 septies della Legge Fallimentare, ossia la convenzione di moratoria temporanea dei crediti che (conformemente al disposto di cui all’art. 5 comma I, lett. a) della legge delega n. 155/2017) vede esteso l’ambito di applicazione, comprendendo le convenzioni stipulate dall’imprenditore (anche non commerciale) con:
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banche
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intermediari finanziari
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creditori.
Nella riforma è stato meglio precisato l’oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito, individuando i requisiti necessari per l’estensione degli effetti della moratoria:
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viene ribadita la soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe
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la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative
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gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale
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è prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore su:
- veridicità dei dati aziendali
- idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente sia gli effetti della crisi
- convenienza della convenzione.
Creditori non aderenti.
Quando l’efficacia degli accordi è estesa a questi, conservano impregiudicati i diritti contro:
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i coobbligati
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i fideiussori del debitore
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gli obbligati in via di regresso.
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
Esplicitamente la disciplina in esame si applica (in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c.), al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché:
tutti i creditori appartenenti alla categoria:
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siano stati informati dell’avvio delle trattative
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siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede
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abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
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l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta (ai sensi dell’articolo 84, comma II), e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;
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i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
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i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
il debitore abbia notificato ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo:
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l’accordo
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la domanda di omologazione
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i documenti allegati
non sia loro imposta:
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l’esecuzione di nuove prestazioni (precisando che non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati)
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la concessione di affidamenti
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il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.
Accordi cd. agevolati
Sono conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 30% (e non l’ordinario 60%) dei crediti, quando il debitore:
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non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi
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non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
Transazione fiscale
Il debitore può proporre una transazione fiscale nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione delle tre tipologie delineate dalla riforma:
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accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 57)
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accordi di ristrutturazione agevolati (articolo 60)
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accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (articolo 61).
In tali specifici casi l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, tale circostanza, costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
Pertanto la valutazione di convenienza rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente, risultando quindi oggetto:
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dell’attestazione del professionista
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del giudizio del tribunale.