Il Decreto legislativo 42/2006 consente di ottenere un’unica pensione (che puo essere di vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) in regime di Totalizzazione al lavoratore che ha maturato contributi in diversi enti previdenziali: INPS, Casse professionali, gestioni o fondi previdenziali oppure che ha lavorato discontinuamente nello stesso settore.
La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione, è gratuita (cfr.Circolare Inps/69/2006 e Messaggio Inps 4497/2011) ma ha lo svantaggio di effettuare il calcolo dell trattamento pensionistico esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995 (Riforma Dini) e, pertanto la convenienza tra totalizzazione, ricongiunzione e cumulo contributivo vanno sempre valutate in rapporto al caso concreto individuale.
I soggetti beneficiari possono essere tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, coltivatori diretti, mezzadri, coloni) liberi professionisti, iscritti alle casse privatizzate e private, iscritti alle gestioni sostitutive esclusive sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, Ministri di culto,sacedoti secolari, e iscritti alla gestione separata art.2 legge 8 agosto 1995 n335.
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Ai fini del raggiungimento del diritto alla prestazione richiesta, vengono sommati i contributi non coincidenti versati nelle varie gestioni, mentre ai fini della misura vengono considerati tutti i contributi versati, anche quelli coincidenti.
Non è possibile chiedere la pensione se il lavoratore è già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione e se abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990 in data successiva al 3 marzo 2006 .
Non è prevista l’integrazione al trattamento minimo. I contributi rimangono accreditati presso le gestioni di origine e la pensione è accreditata dalla somma pro-quota delle singole gestioni per i periodi non coincidenti deve comprendere tutti i periodi contributivi versati nelle singole gestioni, per cui non è prevista la totalizzazione parziale . Dal 1 gennaio 2012 è possibile totalizzare anche i contributi inferiori al triennio.
Nel determinare l'anzianità contributiva la pensione viene calcolata in base alle diverse regole di tutte le singole gestioni alla data della domanda. Sono utili ai fini dell'anzianità contributiva i periodi di lavoro svolti anche nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi dove sono state stipulate apposite Convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale.
Gli Enti pubblici liquidano le pensioni con il sistema contributivo. Il lavoratore ha comunque facoltà di chiedere un sistema di calcolo più favorevole.
Il sistema di calcolo è contributivo ma Per le Casse previdenziali di cui al D.Lgs. 509/94 si applica un sistema contributivo con dei correttivi.
Si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
E' prevista la normale tassazione Irpef e vengono applicate le eventuali trattenute sindacali .
Inoltre, possono essere accreditati:
• i contributi figurativi
• le maggiorazioni contributive per i lavoratori con invalidità parie superiore al 74% hanno diritto a 2 mesi di accredito di contributi figurativi per ogni anno di effettivo lavoro fino a un massimo di 5 anni. Inoltre possono ottenere le maggiorazioni contributive i lavoratori che svolgono lavori usuranti, gli ex combattenti, le vittime di terrorismo, coloro che hanno prestato servizio a bordo di navi, o come sottufficiale, oltre a particolari specifiche categorie di lavoratori (cfr.Informativa Inpdap 14/2002)
• i trattamenti di famiglia
• le maggiorazioni sociali sono concesse in presenza di determinate condizioni reddituali e se tra le quote che compongono la pensione vi sia una gestione a carico che consente il beneficio,
Il lavoratore non deve aver accettato e richiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
La pensione in totalizzazione può essere richiesta dagli iscritti a:
• due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
• forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
• forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
• Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
• Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
• Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
• Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
• Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (oggi soppresso).
La domanda va presentata all’Ente gestore cui risulta l’ultimo accredito nel caso di pensione indiretta o inabilità.
Per la pensione di reversibilità diretta invece va presentata all’Inps.
Nel caso in cui il lavoratore risulti iscritto a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere in quale ente presentare la domanda.
Il lavoratore deve indicare tutte le gestioni in cui risultano i contributi versati. L’Ente che ha ricevuto la domanda provvederà ad avviare la procedura.
L'Inps eroga le seguenti tipologie di pensione in regime di totalizzazione